Fondazioni, 110% senza vincoli
Il superbonus 110% è applicabile anche a una Fondazione purché sia iscritta all’anagrafe delle onlus e a patto che siano rispettate tutte le condizioni previste per accedere all’agevolazione. Sarà possibile anche esercitare le opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura. Lo ha chiarito l’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 64, del 28 gennaio 2021, con la quale riepiloga la disciplina evidenziando le peculiarità previste per tali soggetti.
La questione prospettata all’Agenzia delle entrate. L’interpello presentato all’Agenzia delle entrate verte sui seguenti punti:
• la Fondazione è iscritta all’anagrafe delle onlus;
• la Fondazione possiede a vario titolo (piena proprietà, nuda proprietà e proprietà superficiaria) alcuni immobili;
• gli immobili in questione sono censiti in catasto come A/2, B/1, B/2 e C/6;
• sugli immobili di cui sopra la Fondazione vorrebbe realizzare interventi qualificati (trainanti e trainati) ai sensi della disciplina sul superbonus.
Sulla base di quanto sopra, chiede (i) se possa rientrare nell’ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione di cui all’art. 119, dl Rilancio e, in caso di risposta affermativa, (ii) se possa avvalersi dell’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121 del medesimo decreto.
La soluzione proposta dal contribuente. La Fondazione, con riferimento agli interventi da effettuare sugli immobili posseduti a vario a titolo, come sopra indicato, e destinati allo svolgimento della propria attività istituzionale, ritiene di potere accedere al superbonus, sulla base della considerazione per la quale l’articolo 119, comma 9, lettera d-bis, del dl Rilancio non menziona, con riguardo alle onlus, il cosiddetto «requisito della residenzialità» quale (ulteriore) presupposto per la fruizione della maxi-detrazione.
La stessa, inoltre, ritiene di poter conseguentemente esercitare anche le opzioni di cui all’articolo 121, del medesimo decreto, ossia cessione del credito o sconto in fattura.
Il parere dell’Agenzia delle entrate e la sua conclusione. L’Agenzia conduce la propria analisi illustrando, alla luce delle disposizioni di riferimento, nonché della prassi sin qui intervenuta, i criteri sottesi all’applicazione della disciplina in materia di superbonus 110% nei confronti del particolare soggetto di riferimento, rappresentato, come indicato, da una Fondazione iscritta nell’anagrafe delle onlus.
Di seguito i passaggi fondamentali dell’excursus motivazionale dell’Agenzia:
• l’art. 119 del dl Rilancio prevede espressamente al comma 9, lett. d-bis), che le disposizioni concernenti la detrazione al 110% si applichino agli interventi effettuati «dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale [onlus] di cui all’art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460»;
• come chiarito dalla circolare ministeriale 24/E/2020, possono essere eseguiti interventi che danno diritto al superbonus su un immobile detenuto sulla base di titolo idoneo, ovvero in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
• a sua volta, la circolare ministeriale 30/E/2020 ha chiarito che per le onlus, il comma 9, lettera d-bis) richiamato non prevede alcuna limitazione espressa relativamente alla tipologia di immobili;
• in virtù della circostanza di cui al punto precedente, deve ritenersi che il beneficio spetti per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell’immobile oggetto degli interventi medesimi ferma restando la necessità che gli interventi ammessi al superbonus siano effettuati sull’intero edificio o sulle unità immobiliari;
• inoltre, come altresì specificato dalla medesima circolare 30/E, per tali soggetti non opera la limitazione in ordine agli interventi realizzati sugli immobili «residenziali», né quella relativa alla possibilità di fruire del superbonus limitatamente a due unità immobiliari;
• l’individuazione dei limiti di spesa va effettuata al pari di ogni altro destinatario dell’agevolazione, ovvero tenendo conto della natura degli immobili (edificio in condominio ecc.) e del tipo di intervento da realizzare (isolamento termico, sostituzioni impianto di riscaldamento ecc.);
• sulla base della circostanza di cui al punto precedente, se i soggetti in questione sostengono spese per interventi trainanti realizzati su un edificio in condominio o su edifici unifamiliari il limite di spesa andrà calcolato in base a quanto stabilito al comma 1 del citato articolo 119; al contrario, in caso di interventi trainati, il limite andrà calcolato ai sensi del comma 2, o dei commi 5, 6 e 8 dell’art. 119.
Posto tutto quanto sopra, l’Agenzia conclude che, in considerazione del (solo) fatto che la Fondazione rientra tra i soggetti di cui alla lettera d-bis), del citato comma 9, dell’articolo 119, del decreto Rilancio, e fermo restando il presupposto che (i) gli interventi in previsione rientrino nell’ambito degli interventi qualificati come individuati dalle disposizioni normative di riferimento in uno ai documenti di prassi sin qui emessi, (ii) siano rispettate tutte le condizioni previste per accedere all’agevolazione e (iii) siano posti in essere tutti gli adempimenti ivi richiesti, la stessa potrà sia accedere al superbonus, sia, conseguentemente, esercitare le opzioni previste dal comma 2, dell’articolo 121 dello stesso decreto (cessione o sconto).
Verso nuovi chiarimenti. Nella completa condivisione della posizione assunta dall’Agenzia delle entrate in questo caso, non è escluso che arrivino altri chiarimenti, alla luce delle modificazioni che stanno interessando il Terzo settore, in particolare con l’introduzione del Codice n. 117 del 2017. Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale n. 106, del 15 settembre 2020, con il quale si dà attuazione alle previsioni dell’art. 53 del Codice in merito al funzionamento del Registro unico del terzo settore, il cosiddetto Runts, le onlus migreranno automaticamente nel suddetto registro divenendo in tal modo Ets, salvo verifica dei requisiti richiesti. Stessa qualifica potrebbero assumere quegli Enti che, pur non onlus ab origine, acquisiscano comunque tutti i requisiti per accedere al registro e decidano di divenire Ets anch’essi. L’Agenzia dovrà chiarire se la disciplina in materia di superbonus potrà in tale ipotesi essere ritenuta applicabile anche a tali soggetti, in quanto Ets.
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