Cessioni del 110% senza attese

Cessioni ulteriori del 110% senza attese. Non sussiste, in tal caso, l’obbligo da parte del cessionario di attendere il 1° gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa, come invece è stato disposto per l’utilizzazione in compensazione del credito d’imposta.


Come indicato in particolare dall’art. 121 del dl 34/2020, il contribuente, in luogo della detrazione diretta della detrazione maggiorata del 110%, di cui all’art. 119 del dl 34/2020 e delle altre detrazioni per gli interventi edilizi esplicitamente indicati, può, alternativamente, ottenere un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo o cedere a terzi, comprese banche e istituti finanziari, il credito d’imposta maturato, per le spese sostenute nel 2020 e nel 2021, nonché del 2022 ma, in tale ultimo caso, limitatamente al 110%.


Il fornitore e/o cessionario possono, alternativamente, decidere di utilizzare il credito acquisito in compensazione con tributi e contributi oppure, a loro volta, cederlo ad altri soggetti, monetizzando (e cartolarizzando) il credito acquistato.


Com’è noto, il contribuente deve esercitare la scelta per lo sconto o la cessione inviando apposito modello all’Agenzia delle entrate (per le spese sostenute nel 2020 entro la fine del mese in corso) con la possibilità di annullare o sostituire integralmente la detta comunicazione entro il quinto giorno del mese successivo a quello di trasmissione.


Il fornitore e/o cessionario non ha, però, l’immediata disponibilità del credito che gli è stato ceduto giacché deve attendere, innanzitutto, il momento in cui la detta comunicazione non può più essere sostituita e/o annullata; una volta superato il detto termine, i fornitori e/o cessionari potranno accedere all’area autenticata del sito web dell’Agenzia delle entrate nella «piattaforma cessione crediti» al fine di visualizzare i crediti ceduti (e ricevuti), con la conseguente possibilità di rifiutarli e/o accettarli.


Dopo l’accettazione, i crediti resteranno visibili nel cassetto fiscale del cessionario e saranno utilizzabili in compensazione con utilizzo della delega modello «F24» (Agenzia delle entrate, provvedimento n. 283847/2020, come modificato) mentre con il rifiuto i crediti resteranno nella disponibilità del cedente che potrà presentare una nuova comunicazione, scegliendo anche altro cessionario.


I fornitori e cessionari dovranno utilizzare il credito ceduto, se accettato, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione di cessione ma non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese, con l’ulteriore conseguenza che la quota di credito d’imposta non utilizzata entro il 31/12 dell’anno di riferimento non potrà essere utilizzata negli anni successivi e dovrà intendersi definitivamente persa, potendone fruire con la medesima ripartizione in quote annuali con la quale la detrazione sarebbe stata fruita dal committente (5 o 10 anni), ai sensi dell’art. 121 del dl 34/2020; recentemente (risoluzione n. 83/E/2020) sono stati istituiti i codici tributo necessari distinti per tipologia di intervento cui la detrazione si riferisce.


È chiaro che, per il cessionario, il recupero in compensazione risulta piuttosto lungo, soprattutto con riferimento ai bonus ordinari e, quindi, il legislatore ha reso possibile cartolarizzare il credito concedendo al fornitore e/o cessionario la possibilità di cedere a sua volta i crediti ad altri soggetti (terzi o banche) a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla puntuale ricezione della comunicazione trasmessa dal contribuente; la conseguenza è interessante giacché, in tal caso, non sussiste l’obbligo di attendere il 1° gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa, come è stato disposto, invece, per l’utilizzo in compensazione. L’ulteriore comunicazione, a cura del cessionario, deve essere trasmessa dal soggetto cedente, a pena di inefficacia, con le procedure presenti nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, dopo aver convalidato l’accettazione della precedente cessione.


Infine, il cessionario, che sceglie di trasferire ulteriormente il credito ricevuto, deve rispettare cinque giorni dall’invio della comunicazione per ottenere la ricevuta (o scarto), cui segue il termine ultimo per la sostituzione o annullamento della stessa (entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio), poi dal 10 del mese successivo all’invio il secondo cessionario può accettare o rifiutare il credito visualizzato nella piattaforma, e a partire dai cinque giorni successivi il secondo cessionario potrà vedersi accreditato il credito o, con le medesime tempistiche, potrà iniziare ad utilizzare la prima quota del credito, ma a partire dal 10 del mese successivo.