L’EFFETTO DI NORME E PRASSI SUL SISMABONUS ACQUISTI

110% al test date

Ècorsa contro il tempo per non perdere il beneficio del sismabonus, a causa di una asseverazione tardiva. Occhio, quindi al calendario, per rispettare tutti i termini, previsti da diversi interventi normativi, stratificati nel tempo. Infatti, per l’accesso alla detrazione cosiddetta «sismabonus acquisti», ex comma 1-septies dell’art. 16 del dl n. 63 del 2013, convertito dalla legge n. 90 del 2013, è richiesto che i professionisti incaricati della progettazione strutturale presentino l’asseverazione «preventiva», attestante la classe di rischio sismico del fabbricato oggetto dell’intervento e la classe conseguibile a seguito dell’esecuzione dello stesso, secondo modalità e termini previsti dalla normativa.


In più occasioni, da ultimo con la risposta n. 127 dello scorso 24 febbraio (si veda ItaliaOggi del 26/2/2021), l’Agenzia delle entrate ha chiarito che un’asseverazione tardiva, in quanto non conforme alle previsioni ministeriali di riferimento, comporta la preclusione del beneficio. In ragione dei vari interventi regolamentari succedutisi in materia, occorre, quindi, prestare la massima attenzione ai termini. 


L’agevolazione in esame, introdotta dall’art. 46-quater del dl n. 50 del 2017, convertito dalla legge n. 96 del 2017, ed elevata al 110% dal dl Rilancio, è riconosciuta agli acquirenti delle unità immobiliari site in fabbricati oggetto di interventi di adeguamento sismico effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell’intero edificio da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare. Le unità immobiliari oggetto di compravendita devono essere site in edifici ubicati nelle cosiddette «zone sismiche 1, 2 e 3» di cui all’ordinanza del presidente del consiglio dei ministri n. 3519 del 2006. Fino al 30 aprile 2019, tuttavia, la possibilità di beneficiare della detrazione in commento risultava circoscritta ai soli acquisti di unità immobiliari site in edifici demoliti e ricostruiti che fossero ubicati nelle zone sismiche 1. Solo in seguito, il legislatore, recependo un’istanza dell’Ance (Associazione nazionale costruttori), con l’art. 8 del dl n. 34 del 2019, convertito dalla legge n. 58 del 2019 (cosiddetto decreto Crescita), ha esteso l’agevolazione anche agli immobili ubicati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 3. In forza dell’originario assetto regolamentare, ai sensi del decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 57/2018, l’asseverazione doveva esser presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo urbanistico (Scia o Permesso di costruire) da depositare presso il competente ufficio comunale, in concomitanza, quindi, con l’avvio delle procedure autorizzatorie. Circostanza, questa, che ha posto gli operatori di fronte a notevoli difficoltà applicative, considerati i differenti enti coinvolti nell’iter autorizzativo, quali il Genio civile e lo Sportello unico comunale, nonché in ragione del difficile coordinamento delle stesse previsioni ministeriali con le normative regionali in materia di urbanistica ed edilizia. Inoltre, l’estensione della disciplina agevolativa a interventi realizzati in ulteriori zone sismiche, di fatto, ha, per così dire, «spiazzato» tutte quelle iniziative avviate in precedenza che, quindi, non potevano aver tenuto conto dell’onere procedimentale e soprattutto della sua tempistica. L’Agenzia delle entrate ha interessato il ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che con nota del 24 giugno 2020 ha trasmesso il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici del 5 giugno 2020. Alla luce delle indicazioni ricevute, con la risoluzione n. 38 del 3 luglio 2020, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che, al fine di non escludere dal beneficio i contribuenti che non avevano effettuato l’adempimento in parola, in quanto non destinatari dell’agevolazione in base alle disposizioni pro tempore vigenti, per gli interventi su immobili ubicati in zone sismiche 2 e 3, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate tra il 1° gennaio 2017 e il 30 aprile 2019 (cioè, prima della data di entrata in vigore del decreto Crescita), l’asseverazione preventiva può essere integrata entro la data del rogito notarile dell’immobile oggetto degli interventi di riduzione del rischio sismico. Successivamente, con decreto del 9 gennaio 2020, il ministero delle infrastrutture e dei trasporti è intervenuto in materia, modificando l’art. 3 dell’originario dm n. 57/2018, recante le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati. In particolare, è stato previsto che l’asseverazione «preventiva» in esame, redatta secondo il modello contenuto nell’Allegato B al dm medesimo, vada presentata, conformemente alle disposizioni regionali, tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori. Con la recente risposta a interpello n. 127 del 24 febbraio 2021, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che le nuove disposizioni, tuttavia, si applicano con riferimento ai titoli abilitativi richiesti a partire dalla data di entrata in vigore del decreto modificativo e, pertanto, dal 16 gennaio 2020.


L’excursus sin qui operato evidenzia, quindi, un intreccio di termini che richiede adeguata attenzione affinché non si incorra in ritardi nell’adempimento degli oneri procedimentali, tali da compromettere la fruizione del beneficio. Per sintetizzare:


– rispetto agli interventi realizzati, o da realizzare, su edifici ubicati nelle zone sismiche 2 e 3, le cui procedure autorizzatorie siano iniziate nella «finestra di deroga» (1/1/2017-30/4/2019) o dopo il 15 gennaio 2020, l’impresa costruttrice può presentare l’asseverazione preventiva, rispettivamente, prima della stipula dell’atto di compravendita o prima dell’inizio dei lavori;


– nelle rimanenti ipotesi, vale a dire laddove l’avvio delle procedure autorizzatorie si collochi tra il 1° maggio 2019 e il 15 gennaio 2020, è operante la regola che prescrive il deposito della detta asseverazione contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo.