Documenti di notifica, occorre completezza
Ai fini della correttezza del procedimento di notifica di atti presupposti a una intimazione di pagamento è necessario che la documentazione di notifica sia completa, recando sia la facciata del mittente che quella del destinatario dell’atto, ed essendo altresì necessario che lo stesso sia ben riferibile alle stesse cartelle di pagamento prodromiche. È quanto ha appurato la Ctp di Salerno nella sentenza n. 431/04/2021. Nel caso trattato dai giudici salernitani un contribuente aveva opposto un’intimazione di pagamento notificatagli nel 2019 e riferibile a diverse cartelle di pagamento presupposte. Prima della intimazione in questione, però, con la costituzione in giudizio dell’Agenzia della Riscossione, si rilevava che la stessa era stata preceduta da una serie di ulteriori diversi atti sempre intimanti il pagamento dei medesimi tributi. Si trattava, in particolare, di un preavviso di fermo, di un’ulteriore pregressa intimazione diversa da quella oggetto di impugnazione di un atto di pignoramento presso terzi. Il contribuente, dopo aver eccepito la nullità dell’intimazione opposta per omessa notifica dei titoli presupposti e l’intervenuta prescrizione delle pretese ivi portate, insisteva nel ritenere non correttamente notificati nemmeno gli ulteriori atti addotti dall’ufficio resistente costituitosi che, all’uopo, depositava documentazione. Era proprio su quest’ultima, censurata anche in sede di successive memorie illustrative dall’opponente, che si concentrava il vaglio dei giudici della Ctp di Salerno. In primis osservavano che la copia del ruolo depositato con le controdeduzioni non poteva avere efficacia probatoria, essendo un mero atto interno dell’ufficio che non dimostra il legittimo svolgimento delle attività di notifica. Quest’ultima non poteva dirsi regolarmente avvenuta infatti con riguardo alle presupposte cartelle, ma il collegio si è soffermato anche sulla previa notifica degli altri atti addotti dall’ufficio constatando, con particolare riguardo al preavviso di fermo, che la relata di notifica di questo riproduceva soltanto una facciata dell’avviso di ricevimento dalla quale non si evinceva chi ne fosse stato il mittente né che il documento, non allegato, rendesse il contribuente edotto dell’esistenza di cartelle presupposte. Il ricorso veniva dunque accolto data l’indimostrata notifica dei titoli presupposti, tra i quali anche il pignoramento e l’ulteriore intimazione, che erano stati illegittimamente notificati secondo la procedura non contemplata di deposito telematico presso la Cciaa di Salerno.
Nicola Fuoco
(…) La resistente ha dedotto che la legale scienza, da parte del ricorrente, delle cartelle in argomento risulterebbe da tre diversi atti: un preavviso di fermo di veicolo, una precedente intimazione di pagamento (diversa da quella impugnata in questa sede) e un pignoramento presso terzi.
In relazione al dedotto preavviso di fermo, la resistente ha prodotto un unico documento (…) che consiste nella sola riproduzione di una facciata di un avviso di ricevimento di un plico postale consegnato in data 12 luglio 2007 al destinatario, nel proprio domicilio fiscale dell’epoca (Salerno via…) contenente il documento contraddistinto dal n. (…). In disparte l’impossibilità di rilevare il mittente del plico suddetto (il «retro» dell’avviso non è stato riprodotto), la mancata allegazione del testo integrale del documento notificato per mezzo posta comunque impedisce di accertare se il ricorrente, attraverso tale notificazione, possa ritenersi legalmente edotto dell’esistenza delle cartelle di pagamento impugnate, fin dal 12 luglio 2007, onde escludersi, solo in denegata ipotesi, che l’impugnazione di tali cartelle fosse tardiva.
Gli altri due documenti prodotti dalla resistente (intimazione di pagamento e pignoramento presso terzi…) risultano entrambi notificati (…) mediante deposito telematico presso la Cciaa di Salerno, nella dichiarata impossibilità di rilevare, dall’Ini-Pec, l’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario.
La suddetta modalità di notificazione, a prescindere dall’eventuale accertamento della completezza della documentazione prodotta, per guanto attiene ai necessari relativi avvisi postali, comunque non appare legittima, in guanto, ai sensi del settimo comma dell’art. 60 del, dpr n. 600/1973, la suddetta modalità di notificazione è ammissibile nella sola ipotesi in cui il destinatario della notificazione sia obbligato all’accensione di un indirizzo di posta elettronica certificata.(…)
Rilevata la mancata prova delle notificazioni o la nullità delle stesse, sia per quanto attiene alle cartelle originarie, sia per quanto attiene ai successivi atti dedotti dalla resistente, risulta che, dall’epoca di maturazione dei tributi in questione (dovuti per gli anni dal 1992 al 1996) a quella di notificazione dell’intimazione di pagamento impugnata (29 ottobre 2019), ossia del primo atto mediate il quale le pretese erariali risultano validamente azionate nei confronti del ricorrente è ampiamente decorso il decennio di legge e, pertanto, l’eccezione di prescrizione è fondata e le cartelle devono essere annullate, nel solco del principio giurisprudenziale di legittimità recentemente ribadito da Cass. n. 3990/2020.(…)

