Sanatoria ruoli a maglie larghe

Anche i debiti residui di rottamazione ter e saldo e stralcio saranno (parzialmente) assorbiti dalla sanatoria svuota-magazzino delle cartelle esattoriali. Sarà dunque inevitabile un ricalcolo dei piani di rateizzazione della pace fiscale concessi dell’Agenzia delle entrate riscossione per recepire lo sconto della nuova sanatoria.


Secondo quanto indicato nella bozza del decreto sostegni ormai in dirittura (si veda ItaliaOggi del 6 marzo scorso), la nuova sanatoria dovrebbe avere il perimetro più ampio possibile abbracciando anche le rate residue della pace fiscale ovvero la terza edizione della definizione agevolata delle cartelle esattoriali e il saldo e stralcio. Assorbimento che però in alcuni casi sarà parziale non essendoci perfetta coincidenza tra l’arco temporale fissato per la nuova sanatoria e quello del vecchio condono introdotto dal governo gialloverde. La bozza del dl specifica che saranno automaticamente annullati i debiti di importo residuo fino ad una soglia ancora da stabilire, risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, ancorché ricompresi nelle definizioni di cui all’art. 3 del dl 119/2018 (rottamazione ter) e all’art. 1, commi 184-198, della legge 145/2018 (saldo e stralcio). Sia per rottamazione ter sia per saldo e stralcio invece i carichi che hanno potuto beneficiare dello sconto previsto (come indicato all’art. 3, comma 1 del dl 119/2018 e all’art. 1, comma 184 della legge 145/2018) erano quelli affidati all’agente della riscossione dall’1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. I carichi affidati nel 2016 e 2017, dunque, benché sanati o in corso di regolarizzazione con rottamazione ter o saldo e stralcio, non potranno godere della cancellazione automatica prevista nella bozza del dl sostegni. Questo complesso incastro tra le due sanatorie, che di fatto si stratificano l’una su l’altra, porterà in moltissimi casi a dover ricalcolare il debito residuo dei piani rate dei due istituti della pace fiscale. Ciò accadrà qualora nelle rate di rottamazione ter e saldo e stralcio, vi siano carichi automaticamente cancellati dal nuovo svuota magazzino. Restano comunque esclusi due gruppi di debiti: somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti e multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; e debiti relativi alle risorse proprie tradizionali e da quelli dell’Iva riscossa all’importazione.