IL MIO 110% RISPONDE
Interventi trainati, nessuna preclusione sui climatizzatori
CONDIZIONATORI, BONUS
PER INTERVENTI TRAINATI?
Quesito
Il condominio nel quale abito ha deliberato di eseguire entrambe le tipologie di lavori trainanti previsti dall’art. 119 dl Rilancio, quali il «cappotto termico» e la sostituzione della centrale termica. Per quanto riguarda i lavori trainati, posso considerare agevolabile la sostituzione del vecchio impianto di climatizzazione, pur avendo il riscaldamento centralizzato? L’art. 119 dl 34/2020 estende la detrazione del 110% a tutti gli interventi di efficienza energetica di cui all’articolo 14 dl 2013/63, nei limiti di spesa già previsti dalla normativa vigente, per ciascun intervento di efficienza energetica, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi cosiddetti «trainanti». L’acquisto ed il montaggio dei condizionatori non sono esplicitamente citati tra gli interventi agevolabili che rientrano nell’Ecobonus 110%. In realtà però, rispettando determinate condizioni vincolanti, sarebbe possibile fruire del bonus anche per i condizionatori?
Risposta
La disciplina del Superbonus non include né esclude espressamente i climatizzatori dalla categoria degli interventi «trainati», con la conseguenza che l’agevolazione può essere riconosciuta a condizione che siano rispettati i requisiti normativi e tecnici previsti dalle disposizioni agevolative. Anzitutto si evidenzia che l’intervento è agevolabile se si configura come sostituzione del vecchio impianto di climatizzazione invernale e non come nuova installazione. Secondo i chiarimenti forniti da Enea, anche la sostituzione parziale del precedente impianto di climatizzazione invernale rientra nel novero degli interventi agevolabili, mentre non è agevolabile l’installazione di un impianto che vada ad integrare un impianto preesistente. Sempre secondo le precisazioni fornite da Enea, le pompe di calore reversibili, che consentono anche il raffrescamento degli ambienti, sono ammissibili all’ecobonus, restando per contro esclusi gli apparecchi che consentono il solo raffrescamento. Inoltre, al fine di accedere all’agevolazione in commento, le pompe di calore reversibili dovranno assicurare i coefficienti di prestazione previsti dal decreto Requisiti tecnici del 6 agosto 2020, i quali dovranno, altresì, essere certificati attraverso apposita asseverazione redatta da un tecnico abilitato oppure, nei casi previsti dalla legge, attraverso idonea documentazione prodotta dal fornitore degli apparecchi.
MUTAMENTO
DI DESTINAZIONE D’USO
Quesito
È possibile mutare la destinazione d’uso di una civile abitazione sulla quale sono stati effettuati dei lavori per i quali il contribuente ha fruito delle agevolazioni fiscali introdotte dal dl Rilancio? In caso di risposta affermativa, è previsto uno specifico intervallo temporale per effettuare il cambio di destinazione d’uso.
Risposta
Come più volte chiarito dalla prassi dell’amministrazione finanziaria, le previsioni introdotte dall’art. 119 del decreto Rilancio, c.d. «Superbonus» e «Supersismabonus», sono rivolte ad agevolare interventi effettuati su immobili appartenenti all’ambito «privatistico». Rispetto alla possibilità per il contribuente, che ha usufruito dei predetti benefici fiscali, di mutare la destinazione d’uso dell’immobile residenziale sul quale sono stati effettuati lavori agevolabili, non esistono indicazioni normative specifiche. In considerazione della natura agevolativa delle previsioni in parola, è verosimile ritenere che la spettanza dei benefici fiscali in commento è subordinata al mantenimento della specifica destinazione d’uso cui la legge ricollega l’agevolazione. A tal proposito, si ricorda che nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo demandata agli uffici dell’agenzia delle entrate, questi procederanno, sulla base di criteri selettivi, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione nei termini di cui agli articoli 43, dpr 600/1973, e 27 dl 185/2008. In particolare, gli avvisi di accertamento devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione con cui si fruisce del beneficio fiscale; la notifica dell’atto di recupero, emesso a seguito del controllo degli importi a credito indicati nei modelli di pagamento unificato per la riscossione di crediti inesistenti utilizzati in compensazione, potrà essere invece effettuata entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo.

