IL TAR LAZIO: DA VERIFICARE LA CANNA FUMARIA SE NON SONO PASSATI 18 MESI DALLA SEGNALAZION
I
il vicino può bloccare i lavori
Il vicino può sempre bloccare la canna fumaria del negozio lungo la facciata dell’edificio, anche se sono passati più di 30 giorni dalla Scia edilizia col progetto del condotto. Scaduto il termine per i controlli ordinari, infatti, il comune deve comunque aprire un procedimento in cui attiva i poteri di vigilanza sulla segnalazione d’inizio attività: non può infatti restare lettera morta la diffida del confinante che denuncia abusi dopo aver effettuato l’accesso agli atti. A meno che, beninteso, non siano passati 18 mesi dalla segnalazione. È quanto emerge dalla sentenza 911/21, pubblicata il 25 gennaio dalla sezione seconda quater del Tar Lazio.
Interesse pubblico. Accolto il ricorso proposto dal proprietario del fabbricato: risulta legittimo il silenzio serbato dall’ente dopo la prima diffida ma non l’inerzia mostrata in seguito alla seconda, che l’interessato invia dopo aver visto le carte della Scia. Per il vicino costituisce un vero e proprio abuso edilizio la canna fumaria del negozio di tessuti assentita dall’amministrazione: a corredo della segnalazione mancano documenti come elaborati grafici e foto sullo stato di fatto; insomma: servirebbe un vero e proprio permesso di costruire e il manufatto non rispetterebbe le distanze minime, senza dimenticare che il condotto corre sulla facciata di un edificio non condominiale ma di proprietà esclusiva (fabbricato che peraltro si trova nel centro storico e in fascia costiera).
È vero, troppo tempo risulta trascorso fra la Scia e la seconda diffida: il comune deve ritenersi decaduto dall’esercizio dei doverosi e vincolanti poteri repressivi e sanzionatori previsti dall’articolo 19, comma terzo, della legge 241/90. Ma l’amministrazione locale è comunque tenuta a riscontrare l’istanza del privato, avviando il procedimento chiesto dall’interessato. Che anzi va definito con l’adozione di un provvedimento espresso e motivato, benché l’ente non sia obbligato a emettere i provvedimenti inibitori, repressivi o sanzionatori di cui all’articolo 19 comma terzo della legge 241/90 pretesi dal privato. La Scia incriminata può tuttavia essere annullata d’ufficio entro un termine ragionevole quando sussistono ragioni di interesse pubblico. Insomma: il comune deve valutare se sono vere le circostanze di fatto e di diritto sostenute dal vicino.
Tutela giuridica. Chi ha denunciato il vicino alla polizia municipale, poi, ha diritto a ottenere dal comune la pratica istruita per l’abuso edilizio con tutti gli atti. Ma non può accedere, avverte il Tar Campania con la sentenza 3742/19, anche al ricorso che il confinante ha proposto al tribunale amministrativo e alla relativa sentenza: si tratta, infatti, di documenti non ostensibili in base alla legge sulla trasparenza, anche a voler dare l’interpretazione più ampia della nozione di documento amministrativo.
Accolto in parte il ricorso dell’istante: l’ente locale ha 30 giorni di tempo per tirare fuori le carte. Il vicino ha un interesse «diretto, concreto e attuale» a sapere com’è andata a finire la vicenda dopo la denuncia ai vigili urbani: può dunque ottenere i documenti sul sequestro del manufatto abusivo oltre che l’ordinanza di demolizione e i provvedimenti consequenziali adottati dal comune. E ciò perché il balcone, oltre a occupare il suolo pubblico, toglie aria e luce alla sua proprietà. Insomma: la situazione del richiedente è giuridicamente tutelata e collegata ai documenti dei quali cui si domanda l’esibizione. Resta tuttavia da approfondire perché scatti il no all’istanza relativa al ricorso al Tar e alla relativa sentenza. Quanto al primo, il diniego è legittimo perché si tratta di un atto giurisdizionale di un privato che non risulta in alcun modo collegato ad attività di interesse pubblico; per la seconda basta osservare che le pronunce del tribunale sono pubbliche.
Verifica limitata. Il comune, in ogni caso, non può ordinare al condomino di abbattere la veranda soltanto perché il vicino lo denuncia. Stop all’annullamento in autotutela del permesso di costruire deciso dall’ente civico dopo l’esposto di uno dei proprietari esclusivi: l’opera non deve essere demolita. Al momento in cui è concesso il titolo in sanatoria, spiega il Tar Campania nella sentenza 1593/18, l’amministrazione non conosce i limiti condominiali al progetto laddove è controversa la titolarità dei balconi e dei passetti oggetto dell’intervento: soprattutto il Comune non deve farsi carico di questioni privatistiche nel momento in cui è chiamata ad assentire l’opera edilizia.
Accolto il ricorso del singolo proprietario esclusivo che vuole costruire due verandine e una pensilina. L’autotutela scatta perché con l’esposto del vicino emergono «aspetti controversi» sul diritto di proprietà dei balconi «incriminati».
Ma non sussistono i presupposti affinché il comune possa rimangiarsi il permesso di costruire in sanatoria sul rilievo che manca l’assenso del condominio agli interventi.
Dagli allegati tecnici all’istanza di accertamento di conformità emerge che si tratta di opere effettuate su balconate di pertinenza dell’appartamento di proprietà del richiedente. E se la questione della titolarità risulta incerta, non è il comune a doverla chiarire: la circostanza esula dai poteri di verifica esercitabili in sede di rilascio del titolo edilizio. Né si può ordinare la demolizione in quanto i manufatti incidono sull’estetica del fabbricato: il decoro architettonico dell’edificio condominiale è un’altra questione privatistica di cui non deve ingerirsi l’amministrazione.
Controllo del territorio. Rischia invece di essere commissariato dalla prefettura nella demolizione il comune che fa finta di non vedere l’abuso edilizio dopo la comunicazione di inizio lavori asseverata: la presentazione della Cila, precisa il Tar Campania nella sentenza 522/17, non dispensa l’ente locale dall’esercitare i suoi poteri repressivi contro le irregolarità, mentre risulta illecita la condotta dell’amministrazione che non riscontra entro 30 giorni la diffida del vicino, il quale punta a far abbattere il manufatto.
Accolto il ricorso del condomino: il Comune sbaglia a non compiere entro un mese le verifiche sulla Cila richieste nella diffida perché il parere della Soprintendenza allegato parla chiaro: va ridimensionato il terrazzo che costituisce la copertura della veranda. Soltanto così si può ottenere la sanatoria. Risulta quindi illegittimo il silenzio serbato dal comune: dai documenti emerge che il manufatto è abusivo, mentre l’ente locale risulta deputato al controllo del territorio in base all’articolo 27 del testo unico sull’edilizia e doveva controllare la sussistenza dei requisiti per la Cila. Insomma: non soltanto l’amministrazione è tenuta a riscontrare la diffida entro 30 giorni, ma nello stesso termine deve ordinare la demolizione della veranda e del terrazzo soprastante. E se non provvede viene «commissariato» da un funzionario della prefettura.
Interesse qualificato. Il proprietario del terreno confinante ben può impicciarsi del progetto edilizio del vicino anche se quest’ultimo si oppone: in base alla legge sulla trasparenza, stabilisce il Tar Lecce con la sentenza 1136/16, è possibile ottenere dal comune una copia del permesso di costruire rilasciato dagli uffici dell’ente, benché il titolare dell’autorizzazione si opponga: nell’ostensione del documento non vengono in gioco valori come la privacy delle persone ma profili soltanto pubblicistici. E ciò perché l’accesso al nuovo immobile da realizzare prevede il passaggio sulla proprietà del vicino richiedente.
Cade in errore, il comune: non può esimersi dal rilasciare una copia del titolo edilizio assentito al proprietario del terreno che vede come il fumo negli occhi il progetto del confinante di un immobile residenziale con garage. E sull’accesso al cespite esiste già un controversia con l’ente locale. L’amministrazione motiva il rifiuto dell’ostensione facendo riferimento all’opposizione del titolare dell’autorizzazione.
Ma l’articolo 24, comma sesto lettera d) della legge 241/90, legittima il diniego del comune soltanto se la diffusione della copia del documento può ledere la riservatezza delle persone, mentre il permesso a costruire costituisce un atto che per natura è soggetto al controllo del terzo confinante.
Il fatto che il richiedente sia proprietario del terreno limitrofo gli conferisce un interesse qualificato dal punto di vista giuridico a ottenere l’accesso al documento.

