I condomìni non operano nessuna ritenuta con lo sconto in fattura
Un non banale ostacolo si presenta quando il professionista, asseveratore tecnico o commercialista, è chiamato ad operare direttamente nei confronti del singolo beneficiario, prevedendo egli stesso lo sconto in fattura. Ciò accade quando sia lo stesso condominio ad incaricare il libero professionista o, ancora, nei casi il cui quest’ultimo operi tramite un mandato con rappresentanza, conferito dal beneficiario all’impresa e/o al general contractor (si veda anche l’altro l’articolo nella pagina).

L’articolo 21 del decreto Rilancio, infatti, consente al titolare della detrazione (beneficiario) di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione fiscale spettante, per un contributo sotto forma di sconto in fattura sul corrispettivo, anticipato dai fornitori che hanno realizzato l’intervento e da questi recuperato sotto forma di credito di imposta, di importo pari alla detrazione.

Ora, se tra i fornitori vi sono soggetti liberi professionisti titolari di partita Iva, che esercitano la professione in forma individuale oppure a mezzo di associazioni professionali, e, ancora più in generale, in tutti i casi in cui i fornitori siano soggetti diversi da società, occorre risolvere il tema dell’assoggettamento a ritenuta a titolo di acconto dei compensi fatturati al beneficiario degli interventi agevolati (condominio), chiamato a operare, a sua volta, in qualità di sostituto di imposta, in base all’articolo 25 del Dpr 600/73.

Più precisamente, non è chiaro come si possa assolvere all’obbligo di operare la ritenuta d’acconto, stante la peculiare modalità dello sconto che consente di “trasformare” la detrazione in credito di imposta in capo al soggetto fornitore, di fatto spostando in avanti il beneficio, divenuto negoziabile e oggetto di possibili ulteriori cessioni. Proprio per opera della traslazione, non vi è alcuna provvista di somme a disposizione del condomìnio, sulla quale operare il prelievo richiesto dalla legge.

Ebbene: il sostituto, in base all’articolo 64, comma 1, del Dpr 600/73, ha l’obbligo di pagare le imposte “in luogo di altri” e di esercitare la rivalsa, mentre, per l’articolo 23 del medesimo decreto, ha l’obbligo di effettuare la ritenuta sulle somme dovute al sostituito. Benché la rivalsa sia funzionale a traslare sul soggetto terzo, che manifesta capacità contributiva, l’obbligazione di pagamento posta a carico del sostituto, ritenuta e rivalsa sono due istituti che il legislatore tiene ad ogni modo distinti. Ciò ancorché la ritenuta, per sua natura, esclude di per sé il sorgere del diritto di rivalsa, anticipandone la soddisfazione.

La ritenuta d’acconto che nel caso di specie verrebbe ad essere operata costituisce, come dice la parola stessa, un acconto dell’Irpef dovuta dal sostituito, una forma di prelievo anticipato e provvisorio. Ma lo sconto non consentirebbe il formarsi di quella provvista sulla quale operare la ritenuta, tanto che, se si ragionasse per principi (distinguendo dunque la ritenuta dalla rivalsa), si dovrebbe arrivare a concludere che il condomìnio sarebbe tenuto a prescindere a operare la ritenuta, con diritto /dovere di rivalsa nei confronti del professionista.

Il caso richiama le questioni sorte in dottrina in tema di obbligo di ritenute sui redditi in natura. Fatta eccezione per le ipotesi normate di ritenute su utili in natura (articolo 27, comma 2, del Dpr 6000/73) o su premi in natura (articolo 30, comma 3), non esiste alcuna previsione per altri redditi assoggettati al prelievo alla fonte e in particolare, per i redditi di lavoro autonomo. Nel silenzio della legge, dunque, ci si chiede se vada in radice effettuata la ritenuta.

In proposito, si ritiene che, se l’obbligo di ritenuta in acconto presuppone – salvo le eccezioni sopra ricordate – un quid in denaro nella disponibilità del sostituto, quale disponibilità economica di somme sulle quali esercitare la rivalsa, in assenza di tale disponibilità la ritenuta non debba essere operata.

L’effetto “economico” dello sconto in fattura, peraltro, come prima ricordato, consente di fatto di appuntare direttamente in capo al sostituito l’insorgere della ricchezza da assoggettare al prelievo, ed i relativi obblighi dichiarativi e di versamento, “recuperandosi” il corrispettivo dovuto sotto forma di credito di imposta, direttamente spettante in capo ad esso.

Sul punto è in ogni modo auspicabile un chiarimento in tempi brevi da parte dell’amministrazione finanziaria.
fonte sole24h