IL MIO 110% RISPONDE
Per le Onlus accesso al superbonus con meno limitazioni
IL SUPERBONUS 110
APPLICATO ALLE ONLUS
Quesito
Si richiede di confermare i seguenti aspetti: (i) le Onlus hanno diritto ad usufruire del Superbonus in relazione a lavori, trainanti e trainati, eseguiti su immobili di qualsiasi tipo, destinazione e numero sia sulle singole unità immobiliari componenti un edificio, anche interamente posseduto, sia sulle parti comuni (intendendosi per tali, nella fattispecie, le parti comuni alle varie unità); (ii) l’agevolazione spetta anche sulla base della detenzione dell’immobile in virtù di uno o più contratti di locazione o comodato; (iii) l’agevolazione spetta anche in relazione a singole unità immobiliari facenti parte dell’edificio, ovvero a parti di esse, eventualmente concesse in sublocazione o comodato a terzi soggetti.
Risposta
La Circ. min. 30/E/2020 ha chiarito che per le Onlus non è prevista alcuna limitazione espressa relativamente alla tipologia di immobili e, di conseguenza, il beneficio spetta per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell’immobile oggetto degli interventi medesimi ferma restando la necessità che gli interventi ammessi al Superbonus siano effettuati sull’intero edificio o sulle unità immobiliari.
Inoltre, per tali soggetti non opera la limitazione in ordine agli interventi realizzati sugli immobili «residenziali», né quella relativa alla possibilità di fruire del Superbonus limitatamente a due unità immobiliari.
Per quanto riguarda l’adeguata riconducibilità dell’immobile oggetto di interventi qualificati ai soggetti che sostengono le spese, la Circ. min. 24/E/2020 ha precisato che, ai fini della detrazione, gli stessi devono possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.
In particolare, i soggetti beneficiari devono possedere l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie), ovvero detenere l’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
Posto tutto quanto sopra, si consiglia di verificare la fattispecie di riferimento alla luce dei criteri sopra rappresentati e, qualora necessario, di proporre specifica istanza di interpello all’Agenzia delle entrate.
UNITÀ IMMOBILIARE INDIPENDENTE IN COMPROPRIETÀ’
Quesito
Nell’ipotesi in cui la proprietà di un’unità immobiliare indipendente sia riconducibile a più soggetti, ma questi non siano appartenenti al medesimo nucleo familiare né legati da alcun vincolo di parentela, è possibile comunque avvalersi del Superbonus 110, oppure tale condizione risulta ostativa rispetto alla fruizione dell’agevolazione?
Risposta
Come evidenziato nella Circolare ministeriale 24/E/2020, «per edificio unifamiliare si intende un’unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare.».
Il concetto di proprietà esclusiva è da ricondursi alla possibilità di utilizzo: l’unità immobiliare deve cioè essere utilizzata in via esclusiva.
Il concetto di nucleo familiare è legato non già all’ambito soggettivo dell’unità immobiliare, bensì all’ambito oggettivo di qualificazione dell’immobile: l’unità immobiliare deve cioè avere destinazione di abitazione e, nell’ambito di tale destinazione, il singolo nucleo familiare ne costituisce il parametro oggettivo di utilizzo.
Posto tutto quanto sopra, si evidenzia come non vi sia alcuna correlazione «obbligata» tra il concetto di nucleo familiare e il concetto di proprietà dell’unità immobiliare: un conto è la proprietà dell’immobile, che può essere ricondotta ad uno o più soggetti indipendentemente da ogni vincolo di convivenza o di parentela, altra cosa è la destinazione di quello stesso immobile all’abitazione di un singolo nucleo familiare.
Il requisito della parentela e/o della convivenza verrà al contrario in auge nell’eventualità in cui i familiari del possessore o del detentore dell’immobile, nonché i conviventi di fatto abbiano sostenuto anch’essi le spese per la realizzazione dei lavori: in tale ipotesi, tali soggetti, nel rispetto di determinate condizioni, potranno anch’essi fruire dell’agevolazione.
fonte italia oggi

