IL MIO 110% RISPONDE
Efficientamento energetico post sisma, ok al Superbonus
EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO POST SISMA
Quesito
Ho acquistato un immobile, avente classe energetica G, che ha usufruito del contributo per la ricostruzione a seguito del terremoto del 23 novembre 1980.
Posso fruire dell’agevolazione da Superbonus realizzando interventi di riqualificazione energetica?
Risposta
Il comma 1-ter, dell’art. 119, del dl Rilancio prevede che nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, l’incentivo da Superbonus in relazione agli interventi di riqualificazione energetica spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.
Sulla scorta della disposizione normativa sopra riportata, i soggetti che hanno usufruito dei contributi per la realizzazione degli interventi di ricostruzione e lo sviluppo dei comuni colpiti da eventi sismici possono beneficiare della maxi detrazione da Superbonus esclusivamente per le spese che eccedono il contributo ricevuto per la ricostruzione stessa.
Posto quanto sopra, si ritiene che il contribuente, nel rispetto dei requisiti richiesti dalle disposizioni in materia di Superbonus, possa usufruire dell’agevolazione sulla base dei criteri come sopra indicati.
COME SI DETERMINA
LA RESPONSABILITÀ?
Quesito
Se un contribuente si avvale del beneficio fiscale senza rispettare i requisiti di legge, cosa succede? Ne risponde solo il fruitore o anche, nel caso, i fornitori e/o i cessionari del credito?
Risposta
L’art. 121 del decreto Rilancio dispone che qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti che sostengono le spese agevolate.
Il fornitore che ha applicato lo sconto in fattura e/o il cessionario del credito rispondono solidalmente con il beneficiario della detrazione della sanzione solo in caso di concorso nella violazione.
Come in proposito precisato nella circolare n. 24/E/20, escluse le ipotesi di concorso, i fornitori e i soggetti cessionari rispondono esclusivamente per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto.
Pertanto, se un soggetto acquisisce un credito d’imposta, ma durante i controlli fiscali esperiti dagli organi competenti viene rilevato che il contribuente non aveva diritto alla detrazione, il cessionario che ha acquistato il credito in buona fede non perde il diritto a utilizzarlo.
ACCESSO AUTONOMO CON
DUE UNITÀ IMMOBILIARI
Quesito
Possiedo un edificio unifamiliare comprensivo di due abitazioni catastalmente separate e con utenze autonome, situate su due piani distinti. Avrei bisogno di verificare il requisito dell’accesso autonomo, in considerazione del fatto che dalla strada si accede in un cortile comune, che a sua volta dà su una porta d’ingresso dalla quale si accede al vano scale comune. Preciso, inoltre, che ci sono due garage separati che conducono entrambi alla scala comune.
I lavori che verrebbero effettuati e per i quali si fruirebbe del Superbonus 110 sono i seguenti: cappotto esterno, tetto, impianto fotovoltaico, caldaie, infissi.
Risposta
L’art. 119, del dl Rilancio, al comma 1-bis, come introdotto dalla legge finanziaria per il 2021, prevede che per «accesso autonomo dall’esterno» si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva.
A sua volta, la medesima disposizione precisa che una unità immobiliare può ritenersi «funzionalmente indipendente» qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l’energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale.
Si consiglia, dunque, una verifica della specifica fattispecie di riferimento alla luce dei criteri sopra riportati.
In aderenza ai suddetti criteri e in presenza di tutte le condizioni ed i requisiti richiesti dalla normativa in materia di Superbonus, sarà possibile usufruire della maxi detrazione con riferimento agli interventi qualificati previsti.
fonte italiaoggi

