Rivendica o restituzione: le armi del proprietario contro gli occupanti abusivi
Per evitare l’usucapione va provata l’appartenenza ininterrotta ai danti causa
Più facile la riconsegna al termine di un contratto di locazione o comodato

Il proprietario ha facoltà che gli consentono, nel rispetto dei limiti di legge, di godere e disporre del suo bene in modo pieno ed esclusivo. Ma cosa accade se qualcuno prova ad accaparrarselo, non voglia restituirglielo o affermi di esserne titolare?

Per risolvere queste situazioni, il Codice civile prevede azioni ad hoc a seconda di cosa si lamenti o si voglia ottenere. Si va dalla rivendicazione alla restitutoria, alle più snelle azioni di regolamento dei confini o apposizione di termini: tutte azioni che in pratica sono perlopiù utilizzate per “riconquistare” beni immobili. Utili per orientarsi e capire di quali prove munirsi, sono le indicazioni dei giudici.

La rivendicazione

Con l’azione di rivendica, prevista dall’articolo 948 del Codice civile, il proprietario può reclamare il suo bene da chiunque lo possegga o lo detenga e – se l’abbia trasferito a terzi – imporgli di recuperarlo a proprie spese o corrispondere il valore e il risarcimento del danno. La rivendica, imprescrivibile salvo usucapione, punta quindi a far accertare il diritto di proprietà su una cosa e tornarne in completo possesso (Corte d’appello di Napoli, 232/2021).

È spinoso, però, riuscire a dimostrare di essere proprietari di un bene che non si possiede, tanto che in gergo si parla di prova diabolica. Occorre provare la sussistenza del diritto di proprietà risalendo a un acquisto a titolo originario. Ma questo onere probatorio così gravoso si circoscrive se, ad esempio, il convenuto per difendersi oppone l’usucapione e chi propone la rivendicazione dimostra che, in epoca precedente a quella in cui controparte deduca di aver iniziato a possedere il bene, esso sia appartenuto ai suoi danti causa e questa appartenenza non sia stata interrotta da un possesso idoneo a usucapire; per cui il bene risulta a lui pervenuto in virtù di un valido titolo di acquisto (Tribunale di Reggio Calabria, 14/2021).

Un’altra questione è: se il bene “conteso” appartenga a più persone e ad agire sia soltanto un comproprietario, si dovranno coinvolgere anche gli altri? Per Cassazione 22936/2020, dipende dall’atteggiamento processuale di chi se ne sia impossessato: se si limiti a negare il diritto di comproprietà, non servirà farli intervenire; se, invece, affermi di essere l’unico proprietario allora sarà necessario che partecipino.

È ancora l’azione di rivendica la via per chiedere al giudice che dichiari abusiva e illegittima l’occupazione di un proprio immobile con condanna al rilascio e al risarcimento nell’ipotesi in cui non ci sia mai stato alcun accordo che abbia almeno inizialmente giustificato la consegna del bene (Tribunale di Oristano, 17/2021). In tal caso il danno – calcolato sulla normale fruttuosità della cosa cioè in relazione a quanto avrebbe reso al proprietario se non ne avesse perso la disponibilità (Cassazione 39/2021) – potrà essere provato anche con presunzioni, se emerge la concreta intenzione di costui di ricavarne delle entrate (Corte d’appello di Bari, 1570/2020).

Trattandosi di illecito di natura extracontrattuale, per incassare l’indennità di occupazione ci si dovrà attivare entro il termine di prescrizione di cinque anni (Corte d’appello di Napoli, 3620/2020).

Le altre azioni

Assai più agile è la gestione delle domande di cui può avvalersi il proprietario se – pur agendo, come nella rivendica, per recuperare la disponibilità del bene di cui abbia perso il possesso – non punti a far riconoscere il diritto di proprietà (indiscusso) ma alla mera riconsegna. Si pensi ai beni affidati per locazione, comodato, deposito e mai ritrasferiti al titolare nonostante il venir meno dei relativi contratti. In queste circostanze è sufficiente dimostrare che il trasferimento è avvenuto in base a un determinato titolo negoziale e che questo titolo è poi “caduto” (Tribunale di Salerno, 1567/2020).

Infine, con il regolamento di confini si ristabilisce la demarcazione tra due fondi se non più visibile o inidonea a separarli con certezza (Cassazione 22095/2020) e con l’apposizione dei termini se ne misura l’effettiva ampiezza.

fonte sole24h