iL MIO 110% RISPONDE
Demolizione e ricostruzione: è ristrutturazione (agevolabile)
LE TEMPISTICHE
DELL’AGEVOLAZIONE
Quesito
L’intervento prevede la demolizione e ricostruzione di tre ruderi, di proprietà di tre soggetti diversi, sui quali si procederà, inoltre, con interventi di riduzione del rischio sismico e conseguente costituzione di un condominio.
Si richiede qual è l’arco temporale di riferimento delle spese agevolabili ai fini del Superbonus.
Risposta
L’art. 119 del dl Rilancio, come modificato e integrato a mano della legge di bilancio per il 2021, prevede, per quanto di interesse nella fattispecie, che per gli interventi di riduzione del rischio sismico (Sismabonus) cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’art. 16, dl 63/2013, l’aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022.
Come specificato nella circolare ministeriale 24/E/2020, poi, il Superbonus spetta anche a fronte di interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria della «ristrutturazione edilizia» ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. d), del dpr 6 giugno 2001, n. 380, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia».
Infine, il comma 8-bis, dell’art. 119 citato, precisa che, per gli interventi effettuati da condomini e persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, qualora alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.
SUPERBONUS SU SCALE
SEPARATE CONDOMINIALI
Quesito
Un condominio, avente unico Amministrazione e un solo codice fiscale, è formato da cinque scale separate.
Ogni scala può fruire autonomamente dell’agevolazione da Superbonus oppure è necessario considerare complesso condominiale nella sua totalità?
Risposta
L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’istanza di interpello n. 956-1773/2020, ha precisato che nel caso in cui il condominio sia formato da più edifici, come nella fattispecie prospettata, la misura agevolativa da Superbonus spetta anche se gli interventi che si intendono realizzare afferiscono ad uno solo degli edifici che compongono il condominio, ritenendosi soddisfatta la ratio della normativa di riferimento, finalizzata ad incentivare l’effettuazione di interventi di riqualificazione energetica.
Nel medesimo documento di prassi, inoltre, l’Amministrazione finanziaria, chiarisce che:
1 – nel caso di interventi di efficientamento energetico che ineriscono alla sostituzione della caldaia in comune tra gli edifici con due generatori autonomi a servizio di ciascun edificio, gli stessi rientrano nel perimetro applicativo dell’agevolazione da Superbonus. Preme rilevare che, in proposito, la stessa Agenzia delle entrate, nella circolare ministeriale 30/E/2020, ha ulteriormente precisato che qualora in un condominio costituito da più edifici la sostituzione dell’impianto termico centralizzato non consenta il miglioramento di due classi energetiche, ma tale risultato è raggiunto solo per alcuni degli edifici in relazione ai quali vengono eseguiti ulteriori interventi trainanti o trainati, sono ammessi al Superbonus solo i condòmini che possiedono le unità immobiliari all’interno degli edifici dove sono eseguiti i predetti ulteriori interventi;
2 – nel caso di interventi di isolamento di isolamento termico sugli involucri dell’edificio (c.d. «cappotto termico»), le relative spese ricadono nel Superbonus se l’intervento in questione, anche se realizzato su uno solo degli edifici che compongono il condominio, rispetti i requisiti dell’incidenza superiore al 25% della superficie lorda disperdente lorda complessiva e sempre che gli interventi effettuati consentano il c.d. «doppio salto di classe energetica». Il rispetto dei suddetti requisiti deve essere riferito all’edificio sul quale vengono effettuati i lavori;
Posto quanto sopra, con specifico riferimento alla fattispecie rappresentata, si ritiene che, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla normativa e ferma restando l’effettuazione di ogni altro adempimento richiesto, i singoli edifici che compongono il condominio possono fruire autonomamente dell’agevolazione da Superbonus.
fonte italiaoggi

