LO HA PRECISATO L’AGENZIA DELLE ENTRATE. AGEVOLABILI LE SPESE PER RIDURRE IL RISCHIO SISMICO

Ruderi, il 110% è condizionato

L’impianto di riscaldamento è condizione essenziale, in caso di ruderi e fabbricati non agibili, ossia le cosiddette unità collabenti, affinché le spese relative agli interventi di efficientamento energetico siano ammesse al superbonus: niente maxi detrazione se l’impianto non c’è. Mentre rientrano le spese sostenute per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche. 


L’Agenzia delle entrate, nella risposta a interpello n. 121, del 22 febbraio 2021, chiarisce il concetto di unità collabente ed esplicita i criteri ai fini dell’applicazione o meno del 110%.


La questione prospettata all’Agenzia delle entrate. Nell’ambito di un intervento di demolizione e ricostruzione di un fabbricato pericolante, composto da due unità immobiliari cosiddetti «collabenti», con frazionamento in sei unità immobiliari, si prevede di procedere con ulteriori interventi come di seguito individuati:


• esecuzione di interventi antisismici sulle due unità collabenti;


• realizzazione di interventi di efficientamento energetico sulle 6 unità abitative;


• realizzazione di interventi di efficientamento energetico sul cosiddetto casottino (unità autonoma, censita come unità immobiliare C/3, situata vicino al fabbricato in questione).


Sia le unità collabenti, sia il casottino, sono privi di riscaldamento. Il soggetto istante, in relazione agli interventi individuati, richiede se ed in quali termini beneficiare delle agevolazioni da superbonus 110.


Il percorso motivazionale dell’Agenzia. L’Agenzia delle entrate focalizza in primis la propria attenzione sulle unità collabenti segnalando come, relativamente alle detrazioni di cui agli articoli 14 e 16, dl 63/2013, nella circolare ministeriale 19/E/2020 sia stato ribadito che le stesse spettano anche per le spese sostenute per interventi realizzati su immobili classificati nella categoria catastale F/2 (cosiddette «unità collabenti», appunto): pur riconducibili, infatti, gli stessi, a una categoria riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, possono in ogni caso essere considerati come edifici esistenti, trattandosi di manufatti già costruiti e individuati catastalmente.


Posto quanto sopra, di seguito, in punti fondamentali, l’excursus motivazionale dell’amministrazione finanziaria nella risposta in esame: 


1. ai fini dell’Ecobonus, per gli edifici collabenti, nei quali l’impianto di riscaldamento non è funzionante, deve essere dimostrabile che l’edificio è comunque dotato di impianto di riscaldamento rispondente alle caratteristiche tecniche previste dal dlgs 29 dicembre 2006, n. 311 e che tale impianto è situato negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica. Ciò in quanto, ai fini della predetta agevolazione, gli edifici oggetto degli interventi devono avere determinate caratteristiche tecniche e, in particolare, devono essere dotati di impianti di riscaldamento;


2. la circolare 30/E/2020 chiarisce espressamente che tale principio si applica anche ai fini del superbonus a condizione, però, che al termine dei lavori l’immobile (unità collabente) rientri in una delle categorie catastali ammesse al beneficio (immobili residenziali diversi da A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze);


3. ai fini dell’individuazione dei limiti di spesa nel caso in cui gli interventi comportino l’accorpamento di più unità immobiliari o la suddivisione in più immobili di un’unica unità abitativa vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori: va, cioè, valorizzata la situazione esistente all’inizio dei lavori e non quella risultante dagli stessi ai fini dell’applicazione delle predette detrazioni;


4. la circolare 24/E/2020 precisa che l’agevolazione da superbonus spetta anche a fronte di interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria della cosiddetta ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d), del dpr 6 giugno 2001, n. 380;


5. con riferimento all’ipotesi in cui l’intervento di demolizione e ricostruzione sia realizzato su immobili accatastati F/2, e dal termine dello stesso si dia luogo a edificio residenziale, si potrà godere del superbonus qualora (i) l’intervento di demolizione e ricostruzione rientri tra quelli di ristrutturazione edilizia di cui al citato articolo 3, comma 1, lettera d), dpr 380/2001, e tale circostanza risulti dal titolo amministrativo e (ii) vengano effettuati interventi antisismici rientranti nel superbonus su immobili esistenti, iscritti nel Catasto fabbricati;


6. con specifico riferimento agli interventi antisismici ammessi al Sismabonus, l’art. 16-bis, comma 1, lettera i), del Tuir, deve intendersi quale norma di riferimento generale;


7. gli interventi ammessi al Sismabonus non possono fruire di un autonomo limite di spesa in quanto non costituiscono una nuova categoria di interventi agevolabili;


8. nel caso in cui vengano eseguiti sul medesimo immobile sia interventi di recupero del patrimonio edilizio sia interventi antisismici, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione è pari a 96 mila euro;


9. per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche vale il principio secondo cui l’intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore a esso collegati o correlati.


La conclusione. Sulla base delle argomentazioni sopra rappresentate, l’amministrazione finanziaria conclude che il contribuente, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla norma agevolativa, possa fruire del superbonus in relazione agli interventi relativi alla riduzione del rischio sismico che prevedono la demolizione e ricostruzione delle due unità collabenti, sempreché gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione siano inquadrabili nella categoria della «ristrutturazione edilizia» ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera. d), del dpr 380/2001. 


La spesa massima ammissibile è di 96 mila euro moltiplicato per il numero delle unità collabenti F/2, come risultante all’inizio dei lavori. Rientrano nel richiamato limite di spesa anche gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari per completare l’intervento nel suo complesso. Per quanto riguarda, invece, gli interventi di efficientamento energetico previsti sull’intero complesso immobiliare, le spese a essi riferite non godono della maxi-detrazione in ragione del fatto che sia le unità collabenti, sia il casottino, risultano privi di impianto di riscaldamento.


fonte italiaoggi