Compravendite, non basta la comparazione
Non è sufficiente a integrare la motivazione di un avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro la comparazione con altre compravendite similari senza che con tale richiamo il contribuente sia edotto delle caratteristiche essenziali di quei beni, che siano state tali da portare alla maggiorazione di valore invocata dall’ufficio avvalsosi del metodo parametrico.
Lo ha stabilito la sezione tributaria della Cassazione nell’ordinanza n. 7158/2021. La vertenza tratta di un avviso di liquidazione con cui le Entrate recuperavano una maggiore imposta di registro in dipendenza di una cessione di terreno, rispetto alla quale, a sostegno del recupero, si avvalevano di richiami ad altra cessione similare di terreno edificabile. Dopo l’accoglimento del ricorso e il ribaltamento della decisione in secondo grado su appello dell’Agenzia, i contribuenti proponevano ricorso in Cassazione, lamentando la violazione dell’art. 52 del dpr n. 131/1986, per non avere l’ufficio allegato all’atto opposto quello similare richiamato, nemmeno in esso trascritto nel suo contenuto essenziale.
La Corte ha ricordato che è lo stesso art. 52, comma 2 bis del citato dpr 131 a stabilire che l’atto debba indicare a pena di nullità i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato; aggiungendosi che se la motivazione fa riferimento a un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Tutto ciò nell’ottica di garanzia del concreto esercizio del diritto di difesa del contribuente e anche al fine di consentire ai giudici un adeguato vaglio degli elementi in base ai quali il valore della cessione sia stato rideterminato. Ebbene nel caso di specie la Corte ha accolto il ricorso perché, oltre che a mancare l’allegazione dell’atto richiamato, l’atto nemmeno ne riportava il contenuto essenziale, che per i giudici andava rintracciato nell’insieme di quegli elementi del documento «necessari e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato», quali ad esempio le caratteristiche dei beni presi a paragone, tali da consentire al contribuente e al giudice, di individuare i luoghi specifici dell’atto richiamato nei quali risiedono le ragioni delle rivalutazioni operate col provvedimento.
Nicola Fuoco
(…) La ricorrente lamenta la violazione, in relazione all’art. 360, n. 3 ), cpc, dell’art. 7 dello statuto del contribuente, nonché dell’art. 52 del dpr n. 131/86 per avere il decidente respinto l’eccezione del difetto motivazionale dell’atto impugnato, quantunque fosse stata omessa la trascrizione nell’atto opposto del contenuto dell’atto negoziale assunto in comparazione per la determinazione del valore in comune commercio e nonostante l’omessa allegazione della perizia di stima in esso richiamata e non trascritta.
(…) il citato dpr n. 131 del 1986, art. 52, comma 2 bis (introdotto dal dlgs n. 32 del 2001, art. 4), stabilisce anch’esso, a pena di nullità, che l’atto debba indicare presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato»; aggiungendosi che se la motivazione fa riferimento a un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale(…).
L’adeguatezza della motivazione non è esclusa da una motivazione per relationem dell’atto impositivo, ossia mediante il riferimento a elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, anche ove lo stesso si concreti nel richiamo alle risultanze di un’indagine di mercato; purché, nell’ipotesi di mancata allegazione, nell’atto ne venga riprodotto il contenuto essenziale, allo scopo di consentire al contribuente ed al giudice, in sede di eventuale sindacato giurisdizionale, di individuare i luoghi specifici dell’atto richiamato (…). In particolare, l’avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta, riguardante atti che hanno a oggetto beni immobili, adottato a seguito di comparazione con beni simili, deve ritenersi adeguatamente motivato, ove contenga la riproduzione del contenuto essenziale dell’atto utilizzato per il raffronto valutativo, e cioè delle parti utili a far comprendere il parametro utilizzato per la rettifica, essendo anche in questo modo adempiuto l’obbligo di allegare all’avviso l’atto utilizzato per la comparazione (Sez. 6-5, Ordinanza n. 21066 dell’11/09/2017). Per contenuto essenziale si intende l’insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell’atto o del documento necessari e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, la cui indicazione permette al contribuente e al giudice, in sede di eventuale sindacato giurisdizionale, di individuare i luoghi specifici dell’atto richiamato nei quali risiedono le parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento (…).
fonte italiaoggi

