Opzione 110%, il tempo stringe
Entro il prossimo 15 aprile i contribuenti che, nel corso del 2020, hanno sostenuto spese riferibili agli interventi edilizi che fruiscono delle detrazioni, sia ordinarie sia maggiorata del 110%, devono inviare telematicamente all’Agenzia delle entrate la comunicazione dell’opzione. Entro lo stesso termine devono essere inviate le eventuali richieste di annullamento o le comunicazioni sostitutive di comunicazioni già inviate nell’intervallo tra l’1/4/2021 e il 15/4/2021, riferite alle spese sostenute nel 2020. Il canale resterà aperto, comunque, fino al 16 marzo del prossimo anno per le spese riferibili al 2021 e per le quote residue non fruite che si vogliono cedere. Si ricorda, innanzitutto, che l’Agenzia delle entrate (provvedimento n. 83933/2021) ha differito al 15 aprile prossimo il termine originariamente fissato al 16/03/2021, e successivamente prorogato al 31/03/2021, entro cui i contribuenti che, nel corso del 2020, hanno sostenuto spese per la realizzazione di uno degli interventi che beneficiano del superbonus del 110%, di cui all’art. 119 del dl 34/2020 o degli ulteriori interventi elencati dal comma 2, dell’art. 121 del medesimo provvedimento, devono effettuare la scelta per la cessione o sconto dei bonus. Con la citata proroga, infatti, si è voluto concedere ai fruitori e agli operatori più tempo al fine di agevolare la predisposizione e trasmissione delle comunicazioni delle opzioni relative alle spese sostenute nel 2020, anche in considerazione della proroga al 10/05/2021 del termine per la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi precompilate, di cui al comma 22 dell’art. 5 del dl 41/2021 (decreto «Sostegni»). I contribuenti, pertanto, devono inviare la specifica comunicazione in via telematica per optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per lo sconto in fattura o per la cessione del credito relativo alla detrazione ai sensi dell’art. 121 del dl 34/2020; entro la medesima data (15/04/2021) devono essere inviate eventuali comunicazioni sostitutive o richieste di annullamento delle comunicazioni già inviate nell’intervallo tra l’1/04/2021 e il 15/04/2021, relativamente alle spese sostenute nel 2020. Le modalità di esercizio delle opzioni sono state definite dall’Agenzia delle entrate con specifico provvedimento (n. 283847/2020), ai sensi del comma 7 dell’art. 121 e si ricorda che le stesse devono essere comunicate utilizzando il modello approvato, come successivamente modificato (n. 326047/2020), esclusivamente per via telematica a decorrere dal 15 ottobre scorso; l’omissione della comunicazione rende l’opzione inefficace nei confronti dell’Agenzia delle entrate. Il soggetto obbligato alla presentazione della comunicazione in commento è, per gli interventi eseguiti su unità immobiliari e su parti comuni di edifici relativamente alle quali non sussiste una proprietà di tipo condominiale, il beneficiario stesso della detrazione, mentre per gli interventi eseguiti su parti comuni degli edifici relativamente alle quali sussiste una proprietà di tipo condominiale, l’amministratore di condominio (in presenza di condomini minimi, la comunicazione può essere inviata da uno dei condòmini). L’Agenzia delle entrate ha stabilito (provvedimento n. 283847/2020 § 1.4) che, con riferimento alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021, l’opzione per la cessione della detrazione (non sconto) può essere esercitata, irrevocabilmente, anche dopo aver fruito direttamente di una o più quote annuali della detrazione spettante e l’opzione, inevitabilmente, riguarda soltanto le quote annuali di detrazione residue non fruite dal beneficiario in sede di determinazione del proprio debito tributario. Il termine ultimo per l’invio della comunicazione per l’esercizio dell’opzione, a regime, è il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione e, quindi, ipotizzando siano state sostenute spese per gli interventi agevolati nel 2020, la prima quota della detrazione dovrebbe essere inserita nella dichiarazione relativa ai redditi 2020, che deve essere presentata nel 2021; nel caso in cui il contribuente, quindi, intendesse cedere le rate successive alla prima, stante il fatto che la seconda dovrebbe essere indicata nella dichiarazione dei redditi da presentare nel 2022, la comunicazione per la cessione deve essere trasmessa entro il 16/03/2022.


fonte italiaoggi