CONDOMINIO
Ripartizione spese nulla solo se vìola i criteri per il futuro
Annullabili le correzioni che non modificano leggi o convenzioni
Il condominio quale ente complesso va gestito secondo criteri quanto più inclini alla salvaguardia della stabilità delle decisioni assembleari adottate non in contrasto con la legge o il regolamento condominiale.
La corposa pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite 9839/2021, emessa il 14 aprile, al termine di un interessante excursus, giunge a queste conclusioni, chiarendo che in tema di ripartizione delle spese condominiali deve ritenersi nulla solo la decisione, che, contravvenendo al Codice civile, modifichi i criteri anche per il futuro. È invece annullabile la delibera che ripartisce le spese diversamente senza incidere su quanto prescrivono la legge o la convenzione delle parti.
All’origine della pronuncia una opposizione a decreto ingiuntivo relativa alla ripartizione di spese condominiali per lavori sul lastrico solare, di proprietà esclusiva solo di alcuni condòmini.
Per i giudici di merito, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il tema della validità della delibera sulla ripartizione spese non poteva essere sollevato, dovendo essere oggetto di un separato giudizio di impugnativa.
Posizioni di legittimità non univoche in materia hanno portato alla richiesta di pronuncia delle sezioni Unite che, dunque, sul concetto di nullità e annullabilità delle delibere si sono soffermate. Due i principi emersi: il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo può senz’altro sindacare sulla validità della delibera di ripartizione spese, a tutela anche del principio della giusta durata del processo.
Non solo: più in generale l’orientamento, che anche il legislatore della riforma del condominio (legge 220/2012) ha inteso affermare è che devono ritenersi limitati i casi di nullità della delibera stessa, potendo i singoli condòmini, anche se non presenti in assemblea o dissenzienti, nel termine di 30 giorni, impugnarla per vizi e chiederne l’annullamento.
E qui le Sezioni Unite si soffermano sul secondo aspetto, molto rilevante nella vita condominiale di tutti i giorni: la violazione del criterio di ripartizione delle spese condominiali rende la delibera nulla o annullabile?
Il Collegio richiama la sentenza a Sezioni Unite 4806/2005 e precisa: sono nulle, per impossibilità giuridica dell’oggetto, le delibere in materia di ripartizione spese quando i criteri dettati dalla legge o dalla convenzione delle parti sono modificati anche per il futuro, mentre sono annullabili, nel termine di 30 giorni ex articolo 1137, Codice civile, quelle delibere adottate senza modificare i criteri di legge o convenzione, ma in violazione degli stessi, nell’esercizio però delle attribuzioni assembleari previste dall’articolo 1135, numeri 2 e 3 del Codice civile.
fonte sole24h

