Bonus locazioni senza tempo

Il bonus locazioni perde i vincoli temporali e matura sia se il pagamento dei canoni 2020, quelli che danno diritto al bonus, è stato effettuato in anticipo nel 2019, sia se effettuato in ritardo nel 2021. Inoltre, il saldo degli affitti nel 2021 non preclude neanche la possibilità di immediata cessione del credito tra affittuario e proprietario con corresponsione del canone a quest’ultimo già al netto del credito d’imposta concesso dalla disposizione. Questo è quanto si evince nella risposta all’istanza di interpello n.263 pubblicata ieri dall’Agenzia delle entrate. Il documento ribadisce nuovamente la posizione dell’Agenzia che, relativamente alla concessione del tax credit in commento, si è dimostrata essere estremamente inclusiva, ben oltre addirittura quanto disposto dalla norma che disciplina il bonus. L’agevolazione, introdotta con l’articolo 28 del dl 34/2020 (il decreto rilancio), concede ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro 2019, un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione delle mensilità da marzo a giugno 2020 (luglio per le imprese turistico-ricettive stagionali). La norma, che prevede disposizioni ah hoc per le imprese che commerciano al dettaglio con ricavi superiori a 5 milioni di euro nel 2019 e per quelle turistico ricettive, tour operator e agenzie viaggio, è stata inoltre riproposta con requisiti differenti con gli articoli 8 e 8-bis del dl 137/2020 (il decreto Ristori), concedendo il credito anche per le mensilità da ottobre a dicembre 2020.Con il comma 5 dell’articolo 28 del decreto rilancio però, il legislatore legava il credito d’imposta all’effettuazione del versamento dei canoni nell’annualità 2020 ed è proprio su questo fronte che c’è stata la più importante «apertura» dell’agenzia delle entrate. Nell’interpello in commento infatti viene ribadito nuovamente che, ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti richiesti dalla norma, a seguito del versamento, operato nel 2021, della quota dei canoni relativi al 2020 non ceduta al locatari, gli affittuari matureranno il diritto alla fruizione del credito d’imposta di cui all’articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020 e quello di cui all’articolo 8 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137. Anche il sopra citato articolo 8-bis del decreto ristori avrà la stessa sorte essendo di fatto una norma clone ed estensiva del precedente articolo 8 (richiamato nello stesso art. 8-bis). L’Agenzia delle entrate inoltre, nella risposta n.263, dà il via libera al pagamento nel 2021 con le modalità definite al comma 6 del dell’articolo 28 del decreto rilancio. Il citato comma stabilisce che in caso di locazione, il conduttore può cedere il credito d’imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone. In poche parole dunque l’affittuario potrà corrispondere al locatore nel 2021 direttamente il 40% dell’ammontare dei canoni riferiti alle mensilità 2020 che danno diritto al bonus trasferendogli il credito d’imposta. Anche i pagamenti 2019 da considerare. L’istante, nell’interpello n. 263, ricorda che è possibile fruire del bonus locazioni anche in caso di pagamento anticipato nel 2019 dei canoni 2020. Questa interpretazione è stata fornita lo scorso 5 ottobre dall’Agenzia delle entrate nella risposta all’istanza di interpello n. 440 che richiamava anche quanto indicato nella circolare 14/E/2020. Nel documento viene infatti specificato che «nelle ipotesi in cui il canone sia stato versato in via anticipata, sarà necessario individuare le rate relative ai mesi di fruizione del beneficio parametrandole alla durata complessiva del contratto».


fonte italiaoggi