IL MIO 110% RISPONDE
Le spese sono ripartibili solo tra alcuni condòmini
QUALE TUTELA PER IL
CONDOMINO DISSENZIENTE
Quesito
Sono proprietario di un appartamento in condominio e l’assemblea ha deliberato a maggioranza un intervento di isolamento termico dell’edificio, c.d. cappotto, e la sostituzione degli infissi e delle caldaie all’interno dei singoli appartamenti, tutti interventi agevolabili secondo le disposizioni Superbonus. Inoltre, è stata concordata la cessione del credito ad una società esterna che finanzierà l’intero intervento. Personalmente non sono d’accordo all’effettuazione dell’intervento, sia perché troppo invasivo sia perché temo futuri accertamenti da parte dell’amministrazione finanziaria. Come può il condomino dissenziente manifestare il proprio dissenso? Vi sono disposizioni che tutelano la sua posizione?
Risposta
La fattispecie rappresentata dal lettore si caratterizza per la realizzazione sia di interventi «trainanti», il cappotto termico, sia di interventi «trainati», la sostituzione degli infissi e delle caldaie. Mentre l’approvazione degli interventi trainanti è di competenze dell’assemblea di condominio, in quanto interessano «parti comuni» dell’edificio, gli interventi trainati riguardano i singoli appartamenti di proprietà dei condomini e, dunque, l’assemblea di condominio non ha alcun potere decisionale in merito. Fatta questa premessa, si evidenzia che laddove l’intervento sia stato approvato con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio, come prescritto dall’art. 119, comma 9-bis, comporterà ordinariamente la ripartizione della spesa tra tutti i condòmini sulla base dei millesimi di proprietà. Tuttavia, la legge di Bilancio 2021 ha previsto la possibilità che le spese da Superbonus siano ripartite solo tra alcuni condòmini; in particolare, l’ultimo capoverso del comma 9-bis citato prescrive che le deliberazioni dell’assemblea del condominio, aventi per oggetto l’imputazione a uno o più condomini dell’intera spesa riferita all’intervento deliberato, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole.
110% PER L’ACQUISTO
DI CASE ANTISISMICHE
Quesito
L’art. 16, comma 1-septies, dl 63/2013 accorda un credito d’imposta a favore degli acquirenti di case antisismiche cedute dalle imprese costruttrici entro 18 mesi dalla data di ultimazione dei lavori. A seconda della riduzione del rischio sismico conseguito a seguito dell’intervento, spetterà un detrazione d’imposta in misura pari al 75% (con passaggio ad una classe di rischio inferiore) o all’85% (con passaggio a due classi di rischio inferiori). La circolare 24/E/2020 ha ampliato la portata dell’agevolazione riconoscendo agli interventi in parola il credito d’imposta nella misura del 110%. Le due agevolazioni sono alternative? Precisamente, l’agevolazione del 75-85% è applicabile nel caso in cui l’acquirente opti per la cessione del credito all’impresa ristrutturatrice con il solo limite temporale dei 18 mesi dal termine dei lavori, mentre la detrazione 110% è applicabile nella sola ipotesi in cui si opti per la fruizione del credito d’imposta con le regole fissate dall’art. 16-bis, dpr 917/1986?
Risposta
L’art. 119, comma 4, dl Rilancio ha previsto che rispetto alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 dl 63/2013 l’aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110%. In considerazione dell’integrale rinvio operato dal legislatore del dl Rilancio alle disposizioni ordinarie in tema di agevolazioni fiscali per interventi antisismici, l’aliquota maggiorata prende il posto, nel periodo di vigenza del Superbonus (1 luglio 2020-30 giugno 2022) di tutte le aliquote previgenti, e si applica anche per l’acquisto di case antisismiche direttamente dall’impresa che abbia provveduto alla demolizione e ricostruzione e poi alla vendita entro 18 mesi dalla fine dell’intervento. Inoltre, come per tutti gli altri interventi agevolabili secondo le previsioni introdotte dal dl 34/2020, in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione i beneficiari dell’agevolazione potranno optare per la cessione di un credito d’imposta in misura pari alla detrazione spettante o per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, applicato dai fornitori e da questi recuperato come credito d’imposta.
fonte italiaoggi

