IL MIO 110% RISPONDE


Oltre il 50% della superficie, necessaria una nuova Scia


AUTORIMESSA CONDOMINIO


E PREVENZIONE INCENDI


Quesito


Il mancato adeguamento alla normativa di prevenzione incendi su un’autorimessa condominiale preclude il rilascio dell’attestazione di conformità urbanistica necessaria per la realizzazione degli interventi rientranti nell’agevolazione da Superbonus (nella specie «cappotto termico»)? 


Risposta


Con l’emanazione del decreto ministeriale 15 maggio 2020, è entrata in vigore, a far data dal 19 novembre 2020, la nuova Regola tecnica verticale (c.d. «Rtv»), riguardante la progettazione antincendio delle autorimesse, anche condominiali, aventi superficie superiore a 300 mq, secondo il «Codice di prevenzione incendi».


Come sancito dall’art. 3, del suddetto schema normativo, non è previsto alcun adeguamento per le autorimesse che all’entrata in vigore della nuova Rtv:


1. siano già in regola con almeno uno degli adempimenti di prevenzione incendi previsti agli articoli 3 (Valutazione di progetto), 4 (Presentazione della Scia), 7 (Istanze di deroga) del dpr 151/11, ovvero,


2. siano state progettate sulla base dei provvedimenti normativi precedenti, comprovati da atti rilasciati dalle amministrazioni competenti.


Occorre, in ogni caso, evidenziare che il decreto ministeriale 25 gennaio 2019 ha apportato delle rilevanti modifiche in tema di sicurezza antincendi con riferimento ad edifici adibiti a civile abitazione che comprendono anche una delle attività ricomprese nell’allegato I al dpr 151/2011, ovvero le autorimesse pubbliche e private, di superficie complessiva coperta superiore a 300 mq.


In particolare, qualora si realizzino interventi di isolamento termico che riguardino più del 50% della superficie complessiva delle facciate dello stabile interessato, è previsto il rispetto di tre condizioni, che devono contestualmente sussistere: (i) evitare che attraverso la facciata l’incendio possa coinvolgere i compartimenti adiacenti a quello di primo innesco; (ii) limitare la probabilità che una facciata possa incendiarsi a causa di un fuoco di origine esterna; (iii) scongiurare il rischio che, in caso di incendi, parti di facciata possano cadere compromettendo l’intervento delle squadre di soccorso. 


Pertanto, se la realizzazione dell’intervento incide per oltre il 50 per cento della superficie dell’intero stabile, sarà necessario presentare una nuova Scia Antincendio. 


Si consiglia, dunque, sulla base di quanto sopra, l’approfondimento delle conseguenti e necessarie verifiche in relazione all’intervento prospettato di realizzazione del cappotto termico sull’edificio interessato.


SOSTITUZIONE DI VETRATE 


NON SOGGETTA AL 110%


Quesito 


La sostituzione di vetrate, non rimuovibili e non soggette ad apertura, con una parete in muratura con conseguente isolamento termico delle superfici verticali rientrerebbe tra le opere di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda? 


Risposta 


Come precisato dall’amministrazione finanziaria con la risposta ad interpello n. 521 del 2020, nell’ambito degli interventi c.d. «trainanti» finalizzati all’efficientamento energetico, il Superbonus 110 spetta, ai sensi dell’articolo 119, comma 1, lett. a), del decreto Rilancio, per le spese sostenute per «interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno.». 


Stante l’esplicito richiamo, contenuto nel citato articolo 119, comma 1, lett. a), del dl n. 34 del 2020, esclusivamente alle «superfici opache verticali, orizzontali e inclinate», e non anche ad altri elementi costituenti l’involucro edilizio, si ritiene che le spese sostenute per l’intervento descritto nell’istanza, di sostituzione della parete verticale dell’immobile costituita da vetrate con una parete isolante, non rientrano tra quelle che danno diritto alla detrazione di cui al richiamato articolo 119, comma 1, lett. a).


fonte italiaoggi