IL MIO 110% RISPONDE

Ammissibili più interventi trainati contemporaneamente


AMMISSIBILI 


PIÙ INTERVENTI TRAINATI?


Quesito 


È possibile realizzare più interventi trainanti contemporaneamente? 


Risposta 


Al quesito può essere data risposta positiva. Infatti, fatto salvo il rispetto dei presupposti previsti per legge, le disposizioni agevolative non pongono limitazioni rispetto al numero e/o alla tipologia di interventi «trainati». Dunque, il contribuente potrà effettuare sull’immobile più interventi trainati i quali godranno della detrazione maggiorata nei limiti di detrazione o di spesa già previsti per ciascun intervento.


INTERVENTI ANTISISMICI: 


QUALI TEMPISTICHE? 


Quesito


Una persona fisica è unica proprietaria di due immobili presenti sulla medesima particella catastale, classificati catastalmente A/2 ed A/3. L’immobile A/2 sarà efficientato con la realizzazione del cappotto termico, di un impianto fotovoltaico e con la sostituzione degli infissi. L’immobile A/3 sarà oggetto di demolizione e ricostruzione, essendo privo di fondamenta. Gli immobili sono separati e distanziati tra loro, e ognuno di essi ha le caratteristiche per essere considerato un edificio unifamiliare con accesso autonomo funzionalmente indipendente.


Trattandosi di due interventi diversi con rispettivi limiti di spesa, il primo rientra nel superbonus 110% mentre il secondo intervento è qualificato come sismabonus, gli stessi devono essere eseguiti contemporaneamente? Il dubbio nasce dal fatto che nel superbonus 110%, i lavori trainati devono essere eseguiti entro l’arco temporale dei lavori trainanti. Nel caso in esame, trattandosi di due immobili che insistono sul medesimo terreno con identica particella catastale, medesima proprietaria, pur essendo due tipologie di intervento diverse (superbonus 110% e sismabonus), con contabilità separate, sarebbe opportuno un chiarimento sulla tempistica normativa di esecuzione dei lavori se prevista, inerenti i due interventi, ovvero, se il principio giuridico enunciato relativo a trainati/trainanti, debba applicarsi anche ai lavori superbonus 110%/sismabonus oppure si è liberi di terminare un intervento, es. sismabonus, e poi procedere con un secondo intervento superbonus 110% sull’altro immobile.


Risposta


Per quanto qui rileva, secondo le previsioni dei commi 1 e 4 dell’articolo 119, il Superbonus spetta per interventi: (i) di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’unità immobiliare funzionalmente indipendente e che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno, sita all’interno di edifici plurifamiliari; (ii) antisismici e di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 (cd. sismabonus). Entrambi gli interventi, se effettuati nell’arco di tempo individuato dal dl Rilancio, si qualificano quali «trainanti» e consentono di beneficiare della detrazione d’imposta del 110%. La circolare n. 24/e ha chiarito che gli interventi antisismici che godono della detrazione maggiorata sono quelli per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici o di complessi di edifici collegati strutturalmente, di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. i), dpr 917/1986 le cui procedute autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017, relativi a edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 di cui all’ordinanza del presidente del consiglio dei ministri n. 3274/2003, inclusi quelli dai quali deriva la riduzione di una o due classi di rischio sismico. Il Superbonus spetta poi per una serie di interventi minori, o trainati, a condizione che siano effettuati congiuntamente ad un intervento trainante. Gli interventi «trainati» sono analiticamente individuati dal legislatore e tra questi non rientrano gli interventi antisismici. Pertanto, il contribuente che intenda effettuare lavori di efficientamento energetico agevolati con il superbonus e lavori antisismici non avrà particolari limiti temporali per la realizzazione degli stessi, tanto più che nel caso di specie gli interventi sono realizzati su immobili differenti.


Resta fermo il principio, ribadito in numerosi documenti di prassi, secondo cui il contribuente potrà cumulare le agevolazioni riconducibili ad interventi diversi a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai due diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.


fonte italiaoggi