IL MIO 110% RISPONDE

Maxi-detrazione a perimetro ampio per le onlus di diritto


ONLUS DI DIRITTO 


E SUPERBONUS 110


Quesito


Una onlus di diritto è proprietaria di vari immobili ad uso abitativo (case, villette ed appartamenti), catastalmente censiti nelle categorie catastali A/2 o A/3. Può fruire delle relative agevolazioni tributarie collegate al 110%? 


Risposta


L’agenzia delle entrate, nella risposta ad interpello 239/2021 ha precisato, richiamando la disposizione normativa di riferimento, che tra i soggetti ammessi al Superbonus rientrano, ai sensi del comma 9, lettera d-bis) dell’articolo 119 del decreto Rilancio, le Onlus di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. 


Posto quanto sopra, in considerazione della circostanza per la quale il soggetto in questione assume la qualifica di onlus di diritto, ai sensi del comma 8 dell’art. 10 citato, la stessa rientra tra i soggetti beneficiari del Superbonus. 


Per tali soggetti, inoltre, come anche per le (normali) onlus, per le Organizzazioni di volontariato e per le Associazioni di promozione sociale), non essendo prevista alcuna limitazione espressa, la maxi-detrazione spetta per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla destinazione dell’immobile oggetto degli interventi medesimi, nonché indipendentemente dalla categoria catastale, ferma restando l’esclusione, di cui al comma 15-bis del medesimo articolo 119, relativa alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, quest’ultima per le unità immobiliari non aperte al pubblico.


MURO DI CONTENIMENTO 


CONDOMINIALE


Quesito


Il condominio in cui abito ha intenzione di effettuare interventi di ricostruzione di un muro di confine di pertinenza del condominio. Il muro in questione attualmente versa in pessime condizioni statiche e verrà ricostruito in condizioni antisismiche in grado di sostenere i carichi fondazionali dell’edificio residenziale di cui è pertinenza. Il citato intervento ricade nell’alveo di applicazione del 110%?


Risposta


Ai sensi dell’articolo 119 del decreto Rilancio, la maxi detrazione del 110% è riconosciuta per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per specifici interventi di riqualificazione energetica ed adeguamento sismico degli edifici (c.d. «lavori trainanti»), ovvero, per quanto di specifico interesse nella fattispecie, per gli interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico (c.d. «Sismabonus»), di cui all’art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, dl 63/2013 (limite di euro 96 mila per le spese sostenute per interventi di riduzione del rischio sismico). 


In virtù di quanto statuito dall’art. 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 63/2013, rientrano nell’ambito di applicazione degli interventi agevolabili anche gli interventi di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del Tuir, vale a dire quelli finalizzati «(…) all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione».


Con riferimento alla fattispecie concreta, trattandosi di un intervento su un muro di contenimento effettuato da un condominio, occorre verificare se lo stesso possa essere annoverato tra le «parti comuni» condominiali, considerato che, come chiarito anche dalla circolare ministeriale 24/E/2020, per quanto riguarda i condomini, sono ammessi all’agevolazione da Superbonus solo gli interventi sulle parti comuni. 


Al riguardo, l’articolo 1117 del codice civile ricomprende tra le parti comuni «le fondazioni, i muri maestri, il suolo su cui sorge l’edificio»; inoltre, come precisato dall’agenzia delle entrate nella risposta all’istanza di interpello n. 68/2021, gli interventi su un muro di contenimento, sempreché funzionali all’adozione di misure antisismiche in relazione alle parti strutturali dell’edificio condominiale, rientrano nella cerchia degli interventi sulle «parti comuni» interessate dall’agevolazione in questione.


Sulla scorta di quanto sopra, con specifico riferimento alla fattispecie prospettata, si ritiene che nel rispetto di tutti i requisiti ed adempimenti richiesti dalla relativa disciplina, il contribuente può beneficiare dell’agevolazione in oggetto in relazione alle spese sostenute per l’intervento di ricostruzione con criteri antisismici del muro di contenimento.


fonte italiaoggi