IL MIO 110% RISPONDE
Infissi, intervento congiunto per beneficiare del superbonus
SOSTITUZIONE INFISSI,
PERCENTUALI DIVERSE
Quesito
Desidero sostituire gli infissi nella mia abitazione, ottenendo soluzione migliorativa ai fini del risparmio energetico e del comfort termico. Posso usufruire del superbonus 110% e in che percentuale la spesa è detraibile?
Risposta
Il dl 34/2020, noto anche come dl Rilancio, ha introdotto una detrazione d’imposta maggiorata, pari al 110% della spesa sostenuta, per la realizzazione di interventi specificamente individuati all’art. 119 del citato dl. In particolare, gli interventi agevolabili secondo le previsioni Superbonus possono essere distinti in due macro categorie: (i) gli interventi «trainanti», quali il cappotto termico, la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale, nonché gli interventi antisismici, che godono della detrazione maggiorata a condizione che la relativa spesa sia sostenuta nel periodo compreso tra 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2022; (ii) gli interventi «trainati», quale la sostituzione degli infissi, che godono della detrazione del 110% se eseguiti congiuntamente ad uno o più interventi trainanti, quindi con spese sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine realizzazione degli interventi «trainanti». Inoltre, la detrazione maggiorata è riconosciuta a condizione che dagli interventi consegua un miglioramento energetico dell’edificio di almeno due classi.
Dunque, la sostituzione degli infissi che il lettore intende porre in essere potrà godere della detrazione del 110% solo se l’intervento è eseguito «congiuntamente» ad un intervento «trainante» e nel rispetto delle altre prescrizioni previste dall’art. 119 dl Rilancio. In caso contrario, la spesa potrà essere ammessa alla detrazione ordinaria con aliquota pari al 50%, secondo le previsioni dell’art. 14 dl 63/2013.
SISMABONUS, EFFETTI
MANCATA ATTESTAZIONE
Quesito
Un contribuente ha iniziato prima dell’entrata in vigore del dl Rilancio e, precisamente nel marzo 2018, un intervento di ristrutturazione che rientra nelle previsioni dell’art. 3, comma 1, lettera d), Dpr n. 380/2001. In particolare, l’intervento comporterà il miglioramento statico di un immobile attualmente accatastato come C/2 che, al termine dei lavori, subirà il cambio di destinato d’uso in abitativo. È stata presentata al Comune richiesta di permesso a costruire, ma non è stata depositata l’asseverazione di rischio sismico. È possibile agevolare la spesa avvalendosi del Superbonus.
Risposta
La risposta al quesito è negativa, in quanto il dm n. 58 del 2017, vigente al momento in cui è stato presentato il permesso di costruire, stabiliva specifici adempimenti per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni e le modalità per l’attestazione, da parte dei professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati.
Il citato decreto ministeriale, all’art. 3, comma 2, stabiliva l’obbligo del progettista dell’intervento strutturale di asseverare, secondo le linee guida recate dal citato dm, la classe di rischio dell’edificio precedente l’intervento e quella conseguibile a seguito dell’esecuzione dell’intervento progettato. Inoltre, il successivo comma 3 prevedeva che il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico, contenente l’asseverazione di cui al comma 2, fosse allegato alla segnalazione certificata di inizio attività (Scia) da presentare allo sportello unico competente di cui all’articolo 5 del Dpr n. 380/2001. Dunque, anche se il contribuente avesse voluto agevolare l’intervento secondo le disposizioni di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’art. 16 dl 63/2013, avrebbe comunque dovuto depositare presso lo sportello unico detta asseverazione, pena il mancato riconoscimento del beneficio fiscale.
Come chiarito dall’Agenzia delle entrate con la risposta ad istanza di interpello n. 240/2021, il decreto Rilancio non introduce un nuovo obbligo di attestazione del rischio sismico, che già era previsto dalle disposizioni citate, ma semmai dispone la possibilità di beneficiare di un’aliquota più elevata di detrazione. Tuttavia, come evidenziato dall’amministrazione finanziaria nel citato documento di prassi, il lettore potrà, nel rispetto di tutte le altre condizioni previste, fruire della detrazione di cui all’art. 16-bis, comma 1, lettera i) Tuir, nella misura attualmente prevista del 50% della spesa sostenuta e nel limite massimo di spesa di euro 96 mila, da utilizzare in 10 quote annuali di pari importo.
fonte italiaoggi

