NELL’ULTIMA BOZZA DEL DL DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA PROROGA AL 2023 ED ESTENSIONE

Il miniabuso non frena il 110%
Applicazione del superbonus anche su edifici con piccoli abusi sanabili. Detrazione maggiorata 110% in presenza di qualsiasi tipo di impianto termico, cioè «qualsiasi apparecchio, anche non fisso, finalizzato alla climatizzazione invernale degli ambienti». Estensione del beneficio ad alberghi e pensioni. Introduzione di talune semplificazioni per la verifica dello stato legittimo. E proroga della detrazione al 2023 anche se sarà la legge di Bilancio 2022, con tutta probabilità, a finanziare la misura.


Queste le numerose novità previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) che sono state inserite nella bozza di decreto legge contenente disposizioni urgenti in materia di transizione ecologica, al cui interno sono previste numerose misure di modifica dell’art. 119 del dl 34/2020 (Decreto Rilancio), in tema di detrazione maggiorata 110% (si veda ItaliaOggi, 28/4/2021).


Il provvedimento, nei prossimi giorni all’esame del consiglio dei ministri, si compone, allo stato attuale, di 20 articoli e di un allegato che contiene misure di semplificazione per la promozione dell’economia circolare: per quanto di interesse, si deve attualmente far riferimento all’articolo 2, contenente appunto «Misure di semplificazione in materia di incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici». 


Come emerge anche dalla relazione illustrativa, allo scopo di garantire una più ampia e corretta attuazione delle disposizioni, e con l’obiettivo di realizzare concretamente gli interventi di riqualificazione energetica, il legislatore si propone, in primo luogo, di prorogare la detrazione maggiorata del 110%; la proroga, molto probabilmente sarà finanziata con la prossima legge di bilancio per l’anno 2022 e arriverà fino al 31/12/2023.


In secondo luogo, altra misura attesa, concerne l’estensione del 110% agli interventi eseguiti su immobili strumentali censiti nella categoria catastale «D/2», destinata agli edifici utilizzabili come alberghi e pensioni ma anche da agriturismi, bed and breakfast e similari, con il tentativo di estendere tale ampliamento anche agli hotel.


Un ulteriore intervento, molto atteso, concerne la parte relativa alla semplificazione delle disposizioni che, almeno allo stato attuale, hanno creato un mostro legislativo; sul tema, come si evince dalla relazione illustrativa, si interviene sullo «stato legittimo», necessario per l’ammissione dei singoli interventi di riqualificazione.


In effetti, tra le numerose criticità, come indicato letteralmente nella relazione, a corredo della bozza di decreto legge, una delle principali difficoltà riferibili alla realizzazione degli interventi di riqualificazione è da ricondurre alla condizione degli edifici plurifamiliari che, molto spesso, presentano irregolarità urbanistiche (piccoli abusi); come avviene per ogni detrazione edilizia, anche quella maggiorata, introdotta dall’art. 119 del dl 34/2020, non fa eccezione e richiede che l’abuso sia sanato prima dell’inizio dei lavori agevolabili anche con riferimento alle parti comuni.


In particolare, allo stato attuale, è sufficiente che l’irregolarità insista su una singola unità immobiliare perché venga impedito a tutte le altre unità di acquisire la certificazione di stato legittimo dell’edificio e, quindi, di accedere alle detrazioni, compreso il 110%; il legislatore, quindi prevede l’introduzione di una modifica al comma 13-ter con la quale si dispone che le attestazioni devono riferirsi esclusivamente alle «porzioni» di parti comuni interessate dai citati interventi, con l’ulteriore indicazione che, per gli interventi sulle singole unità immobiliari collocate in edifici plurifamiliari, lo stato legittimo deve riferirsi soltanto alle dette singole unità, con la conseguenza che la fruibilità sia possibile per tutti gli altri, in presenza di abusi (interni e/o esterni) presenti nelle singole unità.


Il nuovo comma 13-quater, da collocare all’interno dell’art. 119 citato, prevede che l’accesso alla detrazione del 110% sia possibile anche in presenza di domande di sanatoria (condono) ancora inesitate, purché si ottenga una asseverazione giurata che attesti la sussistenza dei requisiti al fine di ottenere un positivo riscontro sulla domanda presentata da parte delle amministrazioni comunali; in caso di rigetto dell’istanza di condono, le agevolazioni eventualmente erogate e/o fruite saranno revocate.


fonte italiaoggi