Il trust rimane in bilico sulla prima casa
Il trasferimento della prima casa ad un trust nei successivi cinque anni dall’atto senza che intervenga un nuovo acquisto entro un anno dal conferimento, rende revocabili i benefici fiscali richiesti per l’acquisto della prima casa; l’agevolazione per l’acquisto della prima casa, tuttavia, non viene revocata nel caso in cui il trustee ed il disponente siano la stessa persona (Trust autodichiarato). Lo ha stabilito la sezione prima della Commissione tributaria regionale del Lazio nella sentenza n.716/2021 depositata in segreteria il cinque febbraio scorso. Con la vertenza in oggetto, i giudici regionali romani sono stati chiamati per decidere se il contribuente, un minore a cui i genitori avevano donato la prima casa, mantenesse le agevolazioni fiscali anche se, prima del decorso del quinquennio, gli stessi genitori, per suo conto, avevano trasferito ad un Trust i diritti immobiliari. Nell’ordinamento italiano, dice il collegio, con il trust il disponente trasferisce la titolarità del bene ad un trustee, il quale ne può disporre nell’interesse di un terzo beneficiario. I giudici regionali capitolini aggiungono che sulla base di una consolidata giurisprudenza, nel trust si ha un trasferimento nella gestione della proprietà, salvo il caso in cui il disponente ed il trustee coincidano. Si tratta dell’ipotesi del cosiddetto trust autodichiarato, in cui la gestione del patrimonio è vincolata alla soddisfazione delle esigenze del disponente. Nel caso trattato il ruolo di trustee è stato assegnato alla sorella del disponente, che sia pure ricompresa nell’ambito dello stesso nucleo familiare, ne ha variato la disponibilità, legittimando la richiesta delle imposte ipotecaarie e catastali. La Commissione ha quindi ritenuto che il trasferimento eseguito prima del quinquennio, senza aver acquistato un nuovo immobile da destinare a propria abitazione principale, abbia legittimato la revoca delle agevolazioni fiscali richieste sull’atto di donazione. Di diverso parere la Ctp di Savona che nella sentenza 559/4/2016 ha stabilito che nel caso di trust prima del decorso di un quinquennio non comporta la decadenza dell’agevolazione fiscale. La Commissione ligure non ha ritenuto che si possa parlare di un arricchimento patrimoniale immediato che si realizzerà soltanto alla scadenza del trust quando si realizzerà il trasferimento a favore dei beneficiari finali. 


fonte italiaoggi