GLI ELEMENTI CHE I CONTRIBUENTI DEVONO TENERE IN CONSIDERAZIONE NEL PROGRAMMARE I LAVORI
Doppio tetto per il Superbonus
Ilimiti di spesa e il rispetto dei requisiti per gli interventi recentemente fissati dal ministero dello sviluppo economico valgono anche per i lavori di efficientamento che non fruiscono della detrazione maggiorata del 110%, se effettuati dopo il 6/10/2020. Di conseguenza, i contribuenti devono tenere conto, ai fini della determinazione della detrazione spettante, della presenza di due tetti, quello specifico per l’intervento e quello indicato nelle attestazioni di congruità dei professionisti tecnici.
È opportuno evidenziare, innanzitutto, che il comma 3-ter, dell’art. 14 del dl 63/2013 ha previsto, da tempo, uno o più decreti interministeriali per la determinazione non solo dei requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi destinatari delle agevolazioni ma anche massimali di costo specifici per ogni singola tipologia di intervento, in aggiunta a precise modalità e procedure di effettuazione dei controlli da parte dell’Enea.
Nelle more dell’emanazione di detti decreti, si è fatto riferimento ai decreti 19/02/2007 del ministero dell’economia e delle finanze e dell’11/03/2008 del ministero dello sviluppo economico che, però, non hanno indicato tetti di spesa ulteriori e/o diversi da quelli fissati dal legislatore per tutti i bonus edilizi, con particolare riferimento a quelli relativi all’efficientamento energetico.
Con l’introduzione delle disposizioni, di cui alla lett. a), comma 13 dell’art. 119 del dl 34/2020, in merito all’introduzione e gestione della detrazione maggiorata del 110%, secondo cui i tecnici abilitati devono asseverare i requisiti del citato comma 3-ter, dell’art. 14 del dl 63/2013 e la corrispondente congruità delle spese in relazione agli interventi eseguiti agevolabili, si è accelerata l’emanazione dei provvedimenti già previsti, culminati con l’emanazione del decreto 6/08/2020 del ministero dello sviluppo economico, più noto come «decreto Requisiti».
Peraltro, si segnala che la lett. b), del comma 13 dispone che per il sismabonus, di cui al comma 4, dell’art. 119 (detrazione del 110%) i professionisti tecnici devono asseverare la riduzione del rischio sismico in base alle disposizioni contenute in altro provvedimento ovvero nel decreto del ministro delle infrastrutture 28/02/2017 n. 58.
La conseguenza, pertanto, è che si deve tenere conto di due livelli di soglie di spesa, di cui uno immediatamente identificabile, essendo quello indicato dal legislatore per ogni intervento (si pensi, per esempio, al limite di 50 mila euro per l’intervento sul cappotto per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari collocate all’interno di edifici plurifamiliari, di cui alla lett. a del comma 1 dell’art. 119 per fruire della detrazione del 110%), e il secondo relativo a quello del prezzo vincolato, oggetto di congruità a cura del professionista tecnico incaricato, di cui al decreto 6/08/2020; con detto ultimo provvedimento, infatti, non sono stati indicati soltanto i requisiti tecnici ma sono stati anche fissati i massimali di costo specifici per ogni singola tipologia di intervento.
La situazione indicata, quindi, complica la determinazione dei vari bonus per l’efficientamento, compreso quello relativo alla detrazione maggiorata del 110%, giacché il decreto richiamato dispone che, ferme restando le soglie di spesa fissati dalle norme agevolative, l’ammontare massimo di spesa ammissibile (quindi su cui determinare la detrazione) per gli interventi di efficientamento energetico (ecobonus) è determinato nel rispetto di massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento.
Il professionista tecnico, quindi, deve attestare che i costi relativi agli interventi, per i quali deve rilasciare l’asseverazione, sono uguali o inferiori ai prezzi medi indicati nei prezzari predisposti dalle regioni e/o dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con il dicastero competente; in assenza dei quali, il tecnico potrà utilizzare altri prezziari ufficiali mentre, per gli interventi in cui l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore o dell’installatore, la soglia massima di spesa ammissibile deve essere determinata tenendo conto dei massimali indicati dal ministero dello sviluppo economico allegati al decreto (allegato «I»).
Infine, si ricorda che l’Agenzia delle entrate (risposta n. 90/2021) ha precisato che la detrazione del 110% spetta anche per gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi agevolabili a condizione che l’intervento sia, naturalmente, realizzato, purché gli stessi siano così indicati nell’attestazione del professionista tecnico.
fonte italiaoggi

