IL MIO 110% RISPONDE
Rilevano le unità censite in catasto a inizio intervento
SISMA E SUPERBONUS
CON RICOSTRUZIONE
Quesito
Sono comproprietario con mia sorella di un fondo, sito nel comune di Messina, su cui insiste un’abitazione, categoria catastale A/4 e due magazzini, categoria catastale C/2. In data 11 novembre 2020 il Comune ha rilasciato il permesso di costruire che autorizza la demolizione dei tre fabbricati con ricostruzione di un unico corpo con elevazione. Il fabbricato sarà destinato all’uso abitativo. Desideravo godere delle agevolazioni recate dal dl Rilancio. In particolare, posso godere del sismabonus? Se sì, in che misura visto che la demolizione riguarda 3 unità catastali? Posso usufruire del Superbonus per l’efficientamento energetico?
Risposta
L’art. 119 dl Rilancio ha introdotto nuove disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici. Per quanto qui rileva, l’ambito oggettivo di applicazione è circoscritto agli edifici unifamiliari, con esclusione degli immobili rientranti nella categorie catastali A/1 e A/8, mentre l’ambito soggettivo è circoscritto alle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni. relativamente agli interventi antisismici, il comma 4 del citato articolo 119 stabilisce che la detrazione spettante per tali interventi ai sensi dell’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, dl 63/2013 (cd. sismabonus) è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022. Laddove l’intervento di demolizione e ricostruzione rientri tra quelli di ristrutturazione edilizia di cui al citato articolo 3, comma 1, lett. d), dpr n. 380/2001, e tale circostanza risulti dal titolo amministrativo, e vengano effettuati interventi antisismici rientranti nel Superbonus su immobili esistenti, iscritti nel Catasto Fabbricati, l’Istante potrà fruire delle citate agevolazioni, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla normativa e fermo restando l’effettuazione di ogni adempimento richiesto. Ai fini dell’individuazione dei limiti di spesa, la prassi dell’amministrazione finanziaria ha stabilito che nel caso in cui gli interventi comportino l’accorpamento di più unità immobiliari o la suddivisione in più immobili di un’unica unità abitativa, vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all’inizio dell’intervento edilizio. Per quanto riguarda gli interventi di efficientamento energetico, questi potranno essere ammessi a godere delle agevolazioni fiscali, comprese quelle da Superbonus, a condizione che siano effettuati su immobili dotati di impianto di riscaldamento preesistente, conformemente alla prassi dell’Agenzia delle entrate.
SUPERBONUS E TUTELE
PER IL CONDOMINO
Quesito
Sono proprietario di un appartamento in condominio e l’assemblea condominiale ha deliberato una serie di interventi di efficientamento energetico da Superbonus. Personalmente sono scettico rispetto alla misura. Ad oggi quanti condomini hanno avuto il visto di regolarità e hanno iniziato i lavori?
Quale tutela per il contribuente rispetto ad interventi non effettuati conformemente alle prescrizioni di legge? Il decreto rilancio prevede un accertamento da parte dell’Agenzia dell’entrate che può prolungarsi oltre gli otto anni, alla luce di questo dovremmo porci alcune domande sulla completa riuscita dell’operazione.
Risposta
Da una audizione alla Camera dei Deputati del 28 aprile scorso il Presidente Enea ha evidenziato che i primi mesi dell’anno hanno visto una sostanziale accelerazione delle istruttorie avanzate da enti condominiali e che la misura, anche grazie alla generalizzata possibilità di cessione del credito, ha indubbie ricadute positive nella filiera produttiva ed industriale nazionale. Per quanto riguarda la tutela del contribuente per interventi non conformi, si ricorda che l’obbligo di polizza assicurativa imposta ad asseveratori ed attestatori è espressamente finalizzata a garantire ai clienti, e al bilancio dello Stato, l’indennizzo rispetto ad eventuali irregolarità. Quanto ai tempi di accertamento, nei confronti dei contribuenti in caso di indebita fruizione del beneficio fiscale del Superbonus l’Agenzia delle entrate può notificare gli avvisi di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione con cui si fruisce del beneficio fiscale. Il termine di otto anni richiamato dal lettore si riferisce, invece, alla diversa ipotesi di rettifica degli importi a credito indicati nei modelli di pagamento unificato per la riscossione di crediti inesistenti utilizzati in compensazione.
fonte italiaoggi

