Sisma, il mix di bonus è servito
Aver ricevuto, in passato, contributi pubblici per la ricostruzione post sisma non impedisce di accedere a sismabonus e superbonus. Due le condizioni: solo con riferimento alle eventuali spese agevolabili eccedenti il contributo concesso; nel caso di interventi di riparazione o ricostruzione degli edifici danneggiati per le opere di ulteriore consolidamento. Lo ha ribadito l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 28/E/2021 dello scorso 23 aprile, chiarendo che sono ammesse all’agevolazione, nel rispetto di requisiti e adempimenti ex lege richiesti, anche le spese sostenute a fronte di interventi su immobili già ricostruiti con contributi pubblici successivamente al terremoto del 1980.
La questione. La questione sorge dalla necessità di comprendere se sia possibile cumulare i contributi pubblici attribuiti per la copertura degli oneri relativi alla riparazione o ricostruzione di edifici privati danneggiati in seguito a eventi sismici, con il superbonus, di cui all’articolo 119 del decreto Rilancio, spettante nella misura del 110%, per le spese sostenute, nell’arco temporale di riferimento, in relazione a specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Detrazione, quest’ultima, che si affianca a quelle (già) spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cosiddetto Ecobonus) nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cosiddetto sismabonus), attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14 e 16, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
I riferimenti normativi e di prassi. L’Agenzia delle entrate, sulla scorta dei provvedimenti normativi e di prassi emessi in materia, espone il proprio percorso motivazionale, utile al fine di supportare, chiarendola, la conclusione raggiunta.
Primo step di tale percorso è rappresentato dall’ordinanza n. 60, del 31 luglio 2018, emanata dal commissario straordinario del governo ai fini della ricostruzione degli edifici distrutti o danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, la quale, nell’esprimere il principio della compatibilità tra i contributi per la ricostruzione privata e il sismabonus, contestualmente chiarisce, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge di Bilancio per il 2017, che i soggetti aventi i requisiti per la concessione di contributi per la ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi sismici del 2016, possono fruire delle detrazioni fiscali di cui al sismabonus, solo per le eventuali spese eccedenti il contributo concesso.
Secondo step è rappresentato dalla risposta a interpello n. 61, del 19 febbraio 2019, con la quale è stato chiarito, sia pure con riferimento ai rapporti tra i contributi pubblici erogati negli anni 2009 e 2010 per la riparazione degli edifici danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009 e il sismabonus di cui al citato articolo 16, commi da 1-bis a 1-sexies del dl 63/2013, che il diritto alla detrazione non viene meno anche nell’ipotesi di interventi realizzati su un immobile per il quale in precedenza sono stati concessi contributi pubblici. In particolare, la risposta a interpello precisa che:
• il sismabonus spetta in caso di interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico delle costruzioni esistenti al fine di incentivare l’esecuzione di specifici interventi progettati e realizzati secondo i criteri contenuti nel decreto ministeriale 28 febbraio 2017, n. 58 (con il quale sono state fornite le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati);
• la predetta finalità di riqualificazione del patrimonio edilizio abitativo secondo criteri di prevenzione del rischio sismico non viene meno in presenza di un finanziamento ricevuto per la ricostruzione privata nei territori colpiti dagli eventi sismici;
• tale finalità non viene meno non solo con riferimento agli eventi sismici del 2016 e 2017, regolati dalla ordinanza n. 60 del 2018, ma anche laddove il contributo sia stato erogato negli anni 2009 e 2010 in relazione a interventi già eseguiti per la riparazione di edifici danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009.
Con la circolare ministeriale 19/E/2020 e con l’ordinanza commissariale n. 108, del 10 ottobre 2020, l’Agenzia compie il terzo passo del proprio percorso, evidenziando come in esse sia confermato che le somme erogate a titolo di contributi, sovvenzioni, ecc., devono essere sottratte interamente dalle spese sostenute prima di calcolare la detrazione spettante proprio in quanto, ai fini dell’agevolazione fiscale, rilevano solo le spese rimaste effettivamente a carico.
Il quarto e ultimo step passa attraverso l’ordinanza commissariale n. 111 del 2020 e infine la circolare ministeriale 24/E/2020. La prima stabilisce che:
(i) il superbonus nonché ogni altra agevolazione fiscale, spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione;
(ii) il superbonus spetta per le spese sostenute per tutti gli interventi edilizi, ammessi alla predetta detrazione, di riparazione o di ricostruzione in sito disciplinati dalle ordinanze commissariali, nonché per gli interventi di ricostruzione degli edifici danneggiati per i quali si sia resa obbligatoria la ricostruzione in altro sito;
(iii) è possibile redigere un progetto unitario dell’intervento e un unico computo metrico estimativo per le nuove domande presentate per accedere al predetto superbonus, nonché ai contributi per la ricostruzione post sisma.
Il documento di prassi, infine, chiarisce, con riferimento al superbonus e in conformità con la precedente prassi in materia di sismabonus, che la detrazione spetta sulle spese effettivamente sostenute e rimaste a carico del contribuente e che eventuali contributi ricevuti dal contribuente stesso devono, dunque, essere sottratti dall’ammontare su cui applicare la detrazione.
I criteri da seguire. Sulla scorta dell’excursus, utile al fine della gestione dei rapporti tra contributi per la ricostruzione e agevolazioni fiscali, l’Agenzia conclude che queste si applicano:
(i) a fronte dello stesso intervento, solo con riferimento alle eventuali spese agevolabili eccedenti il contributo concesso;
(ii) nel caso di interventi di riparazione o ricostruzione degli edifici danneggiati da eventi sismici già effettuati e finanziati con contributi pubblici, con riferimento alle spese agevolabili sostenute per le opere di ulteriore consolidamento dei medesimi edifici (anche a seguito di interventi di demolizione e ricostruzione degli stessi, riconducibili a interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lett. d) del dpr 6 giugno 2001, n. 380).
fonte italiaoggi

