È occupazione abusiva lasciare pacchi nel cortile condominiale
Quotidiano Del Condominio
A cura di: Avv. Giuseppina Maria Rosaria Sgro
Chi lascia pacchi nel cortile del condominio commette il reato di occupazione abusiva. Ciò è quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 8001/2021.
Il Tribunale Supremo ha confermato quanto sancito dall’art. 1102 c.c., secondo cui “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa”.
Tuttavia, i Giudici Ermellini hanno precisato che si può richiamare l’autore dell’illecito, purché non con violenza.
Difatti, la vicenda in esame traeva origine dalla reazione violenta, e dunque illegittima, di un condòmino al frequente stazionamento di scatoloni nel cortile del condominio. Questi ultimi, che erano destinati all’attività di un altro condòmino, e quindi indirizzati alla sua azienda, non solo non consentivano agli altri condòmini l’utilizzo del cortile condominiale, ma riducevano anche l’illuminazione dell’appartamento di proprietà del ricorrente.
In primo grado e in appello, l’uomo era stato condannato, in quanto, in tre diverse occasioni, aveva ecceduto nel contestare l’accaduto: inizialmente aveva spostato alcune scatole, abbandonandole alle intemperie dinanzi all’autorimessa della controparte, nel secondo episodio aveva preso a calci alcuni pacchi e, nella terza circostanza, aveva abbattuto due alberi, minacciando l’altro condòmino con un cacciavite.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso affermando che occorre “ricordare come in tema di utilizzo dei beni condominiali, ed in particolare degli spazi comuni (ingombrati, secondo l’imputato, dai pacchi indirizzati alla persona offesa), detti disposizioni l’art. 1102 cod. civ., la cui violazione può essere motivo di ricorso al giudice civile, come esemplificato nel caso della seguente pronuncia – Cass. Civ. sez. 6, n. 7618 del 18/03/2019 Rv. 653374 – in cui si è affermato (in una fattispecie concreta analoga a quella che ha dato luogo alle condotte arbitrarie del prevenuto) che, in tema di condominio di edifici, l’art 1102 cod. civ., sull’uso della cosa comune da parte di ciascun partecipante, non pone alcun limite minimo di tempo e di spazio per l’operatività delle limitazioni del predetto uso, pertanto può costituire abuso anche l’occupazione per pochi minuti del cortile comune che impedisca agli altri condomini di partecipare al godimento dello spazio oggetto di comproprietà”.

