Consulenze tecniche, 110% ko
Esclusa la fruizione della detrazione del 110% per le spese relative a servizi di natura amministrativa e consulenziale (consulenze tecniche) anche se fatturate da un ente gestore del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà di un ente comunale. Detrazione sempre possibile, invece, per i costi strettamente collegati agli interventi edilizi (progettazione e quant’altro).


L’Agenzia delle entrate, chiamata in causa per la corretta applicazione della detrazione maggiorata del 110% (superbonus), di cui all’art. 119 del dl 34/2020, convertito nella legge 77/2020, è intervenuta su una fattispecie rappresentata da un’azienda che gestisce il patrimonio immobiliare di un ente comunale.


Preliminarmente, si evidenzia che, sul tema degli interventi degli istituti autonomi case popolari (Iacp) o enti similari, il dl 59/2021, contenente misure urgenti relative al fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7/5/2021 n. 108 e in vigore dallo scorso 8 maggio, ha modificato i commi 3-bis e 8-bis, dell’art. 119 del dl 34/2020 allungando il termine per la fruizione del 110% per i detti enti al 30/6/2023 e, in presenza di lavori eseguiti per almeno il 60% al 31/12/2023.


Fatta questa necessaria premessa, la risposta fornita (n. 321/2021) è scaturita da un quesito posto da un’azienda, ex Iacp, oggi ente gestore del patrimonio di edilizia residenziale pubblica (Erp) di proprietà di un ente comunale che, potendo svolgere anche attività di fornitura di servizi tecnici, relativi a programmazione, progettazione, affidamento ed attuazione di interventi edilizi, vorrebbe svolgere le citate attività a favore di un promotore privato, intenzionato a sviluppare un project-financing su un edificio popolare o su un condominio.


Nella documentazione fornita, l’ente istante ha precisato che in relazione ai citati interventi, attuati anche attraverso un appalto integrato, su un edificio non costituito in condominio ma di piena proprietà del comune e gestito da altra azienda, i costi gravano sul soggetto promotore del progetto di finanza o, in linea generale, sull’appaltatore, mentre l’ente assume il ruolo di stazione appaltante, comportandosi come amministratore e gestore nonché come tecnico, progettista, direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza e collaudatore.


Tanto premesso, chiede se le spese dall’ente fatturate, relativamente alle attività di direzione lavori, collaudo e quant’altro, possono fruire della detrazione e se, in presenza di opera pubblica, in luogo del titolo edilizio ordinario (Scia, Cila o quant’altro) possa essere ottenuta una determina dirigenziale e/o una delibera comunale di approvazione del progetto che sostituisce, a tutti gli effetti, il titolo abilitativo.


L’Agenzia delle entrate, preso atto della soluzione proposta, ripercorre l’intera disciplina e le successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 119 e 121 del dl 34/2020, nonché alle lettere a) e f), del comma 66 dell’art. 1 della legge 178/2020 (legge di Bilancio 2021) e conferma che numerosi chiarimenti sono già stati forniti con altre risposte e con due precisi documenti di prassi (circolari 24/E/2020 e 30/E/2020).


Nel merito, però, stante la richiesta di rendere fruibile la detrazione del 110% alle spese per servizi tecnici resi dall’azienda istante, l’Agenzia delle entrate ritiene che le spese per le consulenze tecniche effettuate dall’istante nei confronti del soggetto promotore del progetto di finanza possano essere ammesse al superbonus, nel rispetto di tutte le altre condizioni, se il detto soggetto rientra tra quelli enucleati nel comma 9 dell’art. 119 del dl 34/2020 e se effettivamente sostenute, alla stessa stregua di quelle sostenute dal condominio, stante il fatto che le stesse gravano su un soggetto incluso tra i beneficiari dell’agevolazione in commento.


L’Agenzia non si esprime sul titolo edilizio alternativo, per incompetenza tecnica, ma si limita a ricordare, come più volte indicato, che la detrazione spetta per i costi strettamente collegati alla realizzazione degli intervento, non potendo fruire della detrazione quelle spese, anche di natura non ordinaria, relative alle attività svolte in adempimento del mandato ricevuto, con stretto riferimento alla gestione di un condominio o di edifici di residenza pubblica, in quanto non caratterizzate da una immediata correlazione con gli interventi, essendo soltanto dei meri adempimenti amministrativi posti a carico dell’ente che amministra; le spese per le consulenze, inoltre, non possono essere oggetto nemmeno di cessione o sconto in fattura.


fonte italiaoggi