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Il general contractor può concedere lo sconto in fattura
GENERAL CONTRACTOR
E SCONTO IN FATTURA
Quesito
Nei lavori realizzati con l’intervento del general contractor taluni contratti per prestazioni professionali sono stipulati direttamente tra condominio e prestatore, mentre il general contractor assume l’obbligo di pagamento in favore del professionista e in nome e per conto del condominio. In queste ipotesi, se il professionista fattura al condominio e viene pagato dal general contractor non potrà applicare lo sconto in fattura. Mi pare che l’agenzia delle entrate si è già espressa sul riaddebito da parte del general contractor delle spese del professionista sulla base del meccanismo del mandato senza rappresentanza, ma non mi pare abbia approfondito il caso del mandato con rappresentanza. Si può pensare che il general contractor, che paga il professionista che fattura direttamente al condominio, includa nella fattura emessa nei confronti del condominio anche il costo per prestazioni professionali (riaddebito spese anticipate in nome e per conto, escluso Iva art. 15) concedendo lo sconto in fattura su tutto?
Risposta
Con la risposta ad interpello n. 254/2021 l’Agenzia delle entrate ha affrontato il tema del general contractor che si intermedia tra contribuente e prestatore di opera e/o servizi per la realizzazione di interventi da superbonus. Nella risposta ad interpello richiamata il general contractor agiva quale mandatario senza rappresentanza e l’agenzia delle entrate ha chiarito che questi paga le fatture ai professionisti e, successivamente, riaddebita il costo al proprio committente, senza alcun ricarico, applicando lo sconto in fattura ed indicando separatamente in fattura il costo del «compenso per servizi professionali» da quello dall’importo fatturato per i lavori. Rispetto alla diversa fattispecie del mandato con rappresentanza è corretto ritenere che la fattispecie non configura operazione rilevante ai fini Iva; inoltre, sebbene il professionista emetta fattura direttamente nei confronti del condominio, il riaddebito del costo sostenuto dal general contractor è funzionale al riconoscimento del beneficio in capo al committente. Dunque, sembra potersi concludere nel senso che il general contractor, ferma restando l’analitica indicazione dei costi professionali riaddebitati, potrà concedere lo sconto in fattura al committente avuto riguardo la totalità delle spese fatturate.
SOCIETÀ: LIMITATE
LE AGEVOLAZIONI
Quesito
Sono il legale rappresentante di una società di capitali che ha come oggetto sociale “attività di carattere sociale ed assistenziale”, tra cui la gestione di case di cura per la lotta contro malattie infantili, lo studio di cure per l’infanzia e l’apertura e la gestione di asili. La società dispone perciò di una serie di immobili che vorrebbe riqualificare sfruttando le agevolazioni da Superbonus. È una soluzione percorribile?
Risposta
Nell’impianto delineato dall’art. 119 del dl Rilancio, il novero dei soggetti ammessi a godere delle agevolazioni da Superbonus è tassativo e ricomprende: (i) condomìni e le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arte o professione; (ii) istituti autonomi case popolari ed enti aventi le medesime finalità; (iii) cooperative di abitazione a proprietà indivisa per gli interventi realizzati su propri immobili assegnati in godimento ai soci; (iv) onlus, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’art. 10, dlgs 460/1997, e associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale; (v) associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati agli immobili, o parti di immobili, adibiti a spogliatoi. Dunque, le società di capitali non rientrano tra i soggetti ammessi a godere delle agevolazioni da Superbonus. Inoltre, secondo la prassi dell’agenzia delle entrate, gli interventi da Superbonus devono riguardare unità immobiliari non riconducibili ai beni relativi all’impresa o a quelli strumentali per l’esercizio di arti o professioni le società. Invero, l’unica fattispecie rispetto alla quale i soggetti titolari di reddito d’impresa possono fruire del Superbonus è rappresentata dall’aver sostenuto spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici in condominio a condizione che la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio sia superiore al 50%. La società, non rientrando nell’elencazione dei soggetti recata dal comma 9 dell’art. 119, potrà comunque avvalersi delle agevolazioni ordinarie per interventi di riqualificazione degli edifici.
fonte italiaoggi

