Sull’alterazione del decoro architettonico dell’edificio condominiale: il punto della Cassazione
Quotidiano Del Condominio

A cura di: Avv. Giuseppina Maria Rosaria Sgrò

I condòmini non possono consentire opere che ledano il decoro dell’edificio condominiale. Ciò è quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 9957/2020.

Il Tribunale Supremo ha ricordato innanzitutto che l’art. 8 del regolamento di condominio e l’art. 1120 c.c. vietano gli interventi che implichino alterazioni di parti comuni dell’edificio tali da compromettere non soltanto i diritti di uso e di godimento degli altri condòmini, ma anche il decoro architettonico del fabbricato, inteso come estetica data dall’insieme delle linee e delle strutture architettoniche che connotano l’edificio e che imprimono allo stesso una determinata e armonica fisionomia.

Secondo i Giudici di piazza Cavour, “costituisce innovazione lesiva del decoro architettonico del fabbricato condominiale, come tale vietata, non solo quella che ne alteri le linee architettoniche, ma anche quella che comunque si rifletta negativamente sull’aspetto armonico di esso, a prescindere dal pregio estetico che possa avere l’edificio”.

L’alterazione di detto decoro è dunque integrata da qualsiasi intervento che alteri in maniera visibile e significativa la particolare struttura e la complessiva armonia che attribuiscono all’edificio una sua propria specifica identità.

Inoltre, la Suprema Corte ha sottolineato che il giudice, nell’interpretare un regolamento condominiale di natura contrattuale, deve attenersi ai canoni ermeneutici previsti dal codice civile; deve, dunque, leggere le clausole complessivamente senza limitarsi alla singola disposizione, e deve cercare di ricostruire la volontà e l’intenzione delle parti contraenti.

Per gli Ermellini, l’interpretazione di norme del regolamento contrattuale non può essere effettuata alla luce di una delibera assembleare, non solo in quanto la stessa non costituisce l’unico parametro interpretativo per individuare la volontà dei condòmini già espressa nel regolamento, ma anche perché non risulta idonea a modificare quest’ultimo, se concernente innovazioni incidenti negativamente sul decoro architettonico.

Nella vicenda in esame, dal momento che il regolamento contrattuale vietava espressamente la realizzazione di opere lesive del decoro architettonico, il giudice di merito non avrebbe dovuto tenere conto di un comportamento successivo, costituito dal contenuto della delibera assembleare, la quale autorizzava i suddetti interventi e che, tra l’altro, non risultava adottata all’unanimità.

Difatti, in tale ipotesi “esula dai poteri istituzionali dell’assemblea dei condomini la facoltà di deliberare o consentire opere lesive del decoro dello edificio condominiale, alla stregua dell’art. 1138 c.c., comma 4”.