Residenti all’estero, benefici ridotti

Benefici fiscali limitati per i residenti all’estero. Sono obbligati a pagare solo la metà dell’Imu dovuta su un immobile posseduto in Italia, nella qualità di proprietari o usufruttuari, purché abbiano lo status di pensionati nei paesi di residenza. Il beneficio fiscale è concesso a coloro che abbiano maturato una pensione in stati esteri in regime di convenzione internazionale con l’Italia. La riduzione dell’imposta municipale si applica a un solo immobile purché non locato o dato in comodato. 


L’articolo 1, comma 48, della manovra di bilancio 2021 (legge 178/2020) riconosce da quest’anno un trattamento agevolato per i pensionati residenti all’estero, sebbene diverso rispetto a quanto stabilito in passato. La riduzione spetta per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto. L’agevolazione, ex lege, è destinata ai titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, «residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia». In presenza dei requisiti l’Imu «è applicata nella misura della metà». Mentre negli anni pregressi agli stessi soggetti beneficiari era stata riconosciuta l’esenzione Imu, adesso devono accontentarsi di una riduzione al 50% del tributo dovuto. Va ricordato che ai comuni è stato sottratto del tutto il potere di assimilare all’abitazione principale gli immobili posseduti dai residenti all’estero. La riduzione è circoscritta solo a coloro che risultino pensionati nei rispettivi paesi di residenza. Per esempio, se un contribuente risiede all’estero e percepisce una pensione erogata dallo stato italiano non ha diritto a fruirne. Mancano, però, nella norma attributiva del trattamento agevolato le indicazioni di dettaglio in ordine alle modalità di scelta dell’unità immobiliare su cui va calcolata la riduzione. Al riguardo può essere richiamata una vecchia risoluzione ministeriale (10/2015), con la quale il dipartimento delle finanze del ministero dell’Economia ha chiarito che i residenti all’estero, che possiedono più di un immobile in Italia, hanno la facoltà di scegliere quale unità immobiliare può fruire del beneficio. In mancanza di regole ad hoc in ordine all’individuazione dell’immobile, è stato ritenuto che la scelta possa essere effettuata direttamente dall’interessato. 


fonte italiaoggi