I condomini proprietari dell’attico di un condominio univano (con la demolizione del muro interno che le divideva) due cantine di loro proprietà e, in sostituzione delle due porte indipendenti, collocavano una sola porta di ingresso con due spallette in muratura, in posizione avanzata nel corridoio comune a tutte le cantine, accorpando in questo modo una piccola superficie di proprietà condominiale all’interno delle due cantine riunificate. Inoltre, nell’autorimessa comune, occupavano illecitamente una rientranza di circa mt. 3,00 x 4,00, montando alcune scaffalature metalliche che riempivano di materiale vario (scatole cartoni, faldoni di ufficio, biciclette, cassette, materiale cartaceo in genere). Altri condomini si rivolgevano al Tribunale chiedendo la condanna alla rimessione in pristino del corridoio e delle altre parti comuni illegittimamente alterate e/o modificate ed il risarcimento del danno. I convenuti si costituivano in giudizio eccependo, in via preliminare, la carenza di legittimazione ad agire in giudizio degli attori, quali condomini dello stabile, sostenendo che tale legittimazione, per le censure sollevate, spettasse solo al condominio e non ai singoli condomini. In ogni caso chiedevano il rigetto delle domande avanzate.

L’occupazione abusiva di una parte del corridoio comune da parte di un singolo condomino abilita gli altri partecipanti al condominio a pretendere un risarcimento dei danni?

Il Tribunale ha dato ragione agli attori, notando che i convenuti, accorpando il tratto di corridoio nella proprietà delle loro cantine, lo hanno sottratto in modo definitivo alla disponibilità degli altri partecipanti al condominio; di conseguenza lo stesso giudice ha condannato i convenuti alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi, mediante abbattimento di ogni opera volta ad annettersi una porzione del corridoio condominiale. Il Tribunale ha considerata illecita anche l’occupazione dell’area comune posta nel locale interrato adibito a garage come ripostiglio e/o archivio, condannando gli stessi convenuti alla rimozione da tale spazio di tutti i materiali ivi presenti come indicati dal CTU. In ogni caso, ha accolto la domanda risarcitoria ma limitatamente all’annessione della porzione del corridoio comune nel locale cantine.

Tribunale di Roma – sentenza n. 3553 del 01-03-2021