IL MIO 110% RISPONDE
Nel condominio misto porte aperte alle pertinenze
PERTINENZE
IN CONDOMINIO MISTO
Quesito
Il condominio in cui abito è composto da 5 unità residenziali, 2 pertinenze e 2 unità commerciali. Ai fini del calcolo della superficie abitativa e commerciale del condominio, come devo considerare le pertinenze, considerando che tali unità sono nella disponibilità e proprietà dei soggetti detentori delle unità residenziali?
Risposta
L’Agenzia delle entrate, mediante la circolare ministeriale 30/E/2020, ha precisato che un intervento trainante può essere eseguito anche su una pertinenza e beneficiare del Superbonus indipendentemente dalla circostanza che l’intervento interessi anche il relativo edificio residenziale principale purché tale intervento sia effettuato nel rispetto di tutti i requisiti prescritti dalla normativa.
La stessa Amministrazione finanziaria, nella circolare ministeriale 24/E/2020, ha precisato che in caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio, le relative spese possono essere considerate ai fini del calcolo della detrazione soltanto se riguardano un edificio residenziale considerato nella sua interezza. Qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio sia superiore al 50%, è possibile ammettere al Superbonus anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali che sostengono spese, in qualità di condòmini, per interventi sulle parti comuni di un edificio.
Nel caso in esame, la superficie complessiva destinata a residenza come sopra individuata risulta essere superiore al 50%, con la conseguenza della possibilità di applicazione del Superbonus anche per le unità immobiliari ad uso commerciale.
Posto quanto sopra, si ritiene che l’agevolazione da Superbonus risulterà usufruibile dai detentori delle unità immobiliari a destinazione residenziale e delle relative pertinenze, con riferimento agli interventi sia trainanti che trainati effettuati sulle parti comuni dell’edificio, nonché con riferimento agli interventi trainati effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze esistenti all’interno del medesimo edificio.
110 SU PERTINENZA
DANNEGGIATA DA SISMA
Quesito
Sono proprietario di una pertinenza di un immobile danneggiato dall’evento sismico che ha colpito il Centro Italia nell’anno 2016. Posso fruire dell’agevolazione da Superbonus per realizzare interventi sulla pertinenza in questione?
Risposta
Come indicato dall’agenzia delle entrate nella guida emessa ad aprile 2021 in materia di «Ricostruzione post sisma – Italia Centrale e Superbonus 110», nel rispetto dei requisiti e degli adempimenti ex lege previsti, il Superbonus 110 è applicabile alla fattispecie rappresentata.
Precisamente, la circolare ministeriale 24/E, dell’8 agosto 2020, chiarisce che il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e all’adozione di misure antisismiche degli edifici (interventi c.d. trainanti), nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi, c.d. trainati. In entrambi i casi, gli interventi devono essere realizzati (i) su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti che trainati), (ii) su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati), (iii) su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo interventi trainati). In caso di interventi realizzati sulle parti comuni, la detrazione spetta anche ai proprietari delle sole pertinenze (es. box o cantine), purché abbiano sostenuto le relative spese. L’ammontare massimo di spesa ammessa alla detrazione va riferito all’unità abitativa ed alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente.
Infine, con la circolare ministeriale n. 30/E, del 22 dicembre 2020, è stato inoltre chiarito che un intervento trainante può essere eseguito anche su una pertinenza e beneficiare del Superbonus indipendentemente dalla circostanza che l’intervento interessi anche il relativo edificio residenziale principale, a condizione che tale intervento sia effettuato nel rispetto di tutti i requisiti stabiliti dall’art. 119 del dl Rilancio.

