LE REGOLE IN SINTESI
1
Edifici plurifamiliari
Per gli interventi di demolizione (anche parziale) e ricostruzione, e in tutti gli altri casi in cui si procede con Scia o permesso di costruire, si deve attestare lo stato legittimo.
Anche se la richiesta di 110% riguarda un edificio plurifamiliare, la dichiarazione di stato legittimo va riferita all’intero immobile e attestare la regolarità degli interventi anche nei singoli appartamenti.
Non è consentito limitare la dichiarazione alle parti comuni dell’edificio condominiale
2
Manutenzione straordinaria
Gli interventi volti a ottenere il superbonus (esclusi quelli di demolizione e ricostruzione) costituiscono “manutenzione straordinaria” e sono realizzabili tramite Cila.
Nella Cila vanno attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la realizzazione dell’immobile; in alternativa va dichiarato che la costruzione è stata completata prima del 1° settembre 1967.
La presentazione della Cila non richiede l’attestazione dello stato legittimo dell’immobile
3
Perdita dei benefici
La decadenza dal superbonus si verifica solo in caso di:
mancata presentazione
della Cila;
interventi realizzati in difformità dalla Cila;
mancata attestazione degli estremi del titolo abilitativo o della dichiarazione che il fabbricato è stato completato prima del 1° settembre 1967;
attestazioni e asseverazioni infedeli (il Comune può procedere a ordinare la demolizione o la riduzione in pristino degli interventi realizzati abusivamente)
4
Immobili senza titolo
Per gli immobili realizzati in assenza dell’idoneo titolo abilitativo edilizio richiesto non è possibile ottenere il superbonus del 110%: qualora l’agevolazione sia stata comunque concessa, dovrà essere revocata.
In relazione a questi immobili non è possibile presentare alcuna pratica edilizia, né attestare gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento, né lo stato legittimo, così come invece richiede la legge

