LE REGOLE IN SINTESI
1

Edifici plurifamiliari

Per gli interventi di demolizione (anche parziale) e ricostruzione, e in tutti gli altri casi in cui si procede con Scia o permesso di costruire, si deve attestare lo stato legittimo.

Anche se la richiesta di 110% riguarda un edificio plurifamiliare, la dichiarazione di stato legittimo va riferita all’intero immobile e attestare la regolarità degli interventi anche nei singoli appartamenti.

Non è consentito limitare la dichiarazione alle parti comuni dell’edificio condominiale

2

Manutenzione straordinaria

Gli interventi volti a ottenere il superbonus (esclusi quelli di demolizione e ricostruzione) costituiscono “manutenzione straordinaria” e sono realizzabili tramite Cila.

Nella Cila vanno attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la realizzazione dell’immobile; in alternativa va dichiarato che la costruzione è stata completata prima del 1° settembre 1967.

La presentazione della Cila non richiede l’attestazione dello stato legittimo dell’immobile

3

Perdita dei benefici

La decadenza dal superbonus si verifica solo in caso di:

mancata presentazione

della Cila;

interventi realizzati in difformità dalla Cila;

mancata attestazione degli estremi del titolo abilitativo o della dichiarazione che il fabbricato è stato completato prima del 1° settembre 1967;

attestazioni e asseverazioni infedeli (il Comune può procedere a ordinare la demolizione o la riduzione in pristino degli interventi realizzati abusivamente)

4

Immobili senza titolo

Per gli immobili realizzati in assenza dell’idoneo titolo abilitativo edilizio richiesto non è possibile ottenere il superbonus del 110%: qualora l’agevolazione sia stata comunque concessa, dovrà essere revocata.

In relazione a questi immobili non è possibile presentare alcuna pratica edilizia, né attestare gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento, né lo stato legittimo, così come invece richiede la legge