IL MIO 110% RISPONDE
Calcolo della spesa massima, vale la situazione ante lavori
SUPERBONUS E SPESE SOSTENUTE
DAL CONIUGE CONVIVENTE
Quesito
Mia moglie, convivente, è proprietaria al 100% di un immobile attualmente accatastato come A/3, 8,5 vani mq 211, suddiviso in piano terra, primo piano e secondo piano. È in corso un risanamento conservativo che prevede anche la realizzazione di lavori trainanti (cappotto esterno ed isolamento del tetto) e diversi trainati (tra cui rifacimento impianto elettrico). All’esito dell’intervento saranno ricavati al primo e secondo piano due bilocali con servizi per ciascun piano, per un totale di 4 bilocali; al piano terra 4 cantinette da 3 mq pertinenziali e un locale di 16 mq con lavanderia con vincolo di pertinenza ad un bilocale. Nello stesso plesso sono presenti due locali (cantina e ripostiglio) di altro proprietario. Le spese vengono da me sostenute, con fattura a me intestata e pagamento direttamente dal mio conto. Posso usufruire del superbonus 110%?
S.M.
Risposta
Per quanto qui rileva, l’art. 119 dl Rilancio ha inteso agevolare fiscalmente, con il riconoscimento di una detrazione maggiorata pari al 110% della spesa sostenuta, una serie di interventi finalizzati all’efficientamento energetico di edifici esistenti. La norma distingue tra interventi “trainati”, la cui realizzazione comporta il riconoscimento della detrazione maggiorata, ed interventi “trainati” che godono della detrazione maggiorata se realizzati congiuntamente agli interventi trainanti. Per l’individuazione degli interventi agevolabili è necessario far riferimento all’art. 119 dl Rilancio, che ne prevede una elencazione tassativa. In particolare, sono interventi trainanti: (i) l’isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con una incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, compresi gli interventi di coibentazione del tetto; (ii) interventi di sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente con impianti per il riscaldamento, raffrescamento o fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza pari ad almeno la classe A di prodotto. Sono invece interventi trainati tutti gli interventi di efficienza energetica previsti dall’art. 14, dl n. 63/2013, nonché l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica. Quindi, nella fattispecie rappresentata dal Lettore, sono ordinariamente agevolabili secondo le disposizioni da superbonus gli interventi di efficientamento energetico, con la precisazione che il rifacimento dell’impianto elettrico può essere ricondotto alla categoria dei lavori trainati solo nel caso in cui si proceda contestualmente all’installazione di un impianto solare fotovoltaico. Per quanto riguarda la possibilità che il Lettore, familiare convivente della proprietaria dell’immobile, sostenga direttamente le spese per interventi da superbonus con conseguente riconoscimento del beneficio fiscale, la risposta è affermativa, fatte salve le precisazioni che seguono. Costituisce infatti un punto fermo della prassi dell’amministrazione finanziaria quello secondo cui la detrazione spetta al familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento. Per fruire della detrazione non è necessario che i familiari abbiano sottoscritto un contratto di comodato, essendo sufficiente che attestino, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di essere familiari conviventi. Lo status di convivenza, deve, sussistere alla data di inizio dei lavori o al momento di sostenimento delle spese se antecedente. Inoltre, la detrazione spetta al familiare per i costi sostenuti per gli interventi effettuati su una qualsiasi delle abitazioni in cui si esplica la convivenza, purché tale immobile risulti a disposizione. La detrazione non spetta, quindi, per le spese riferite ad immobili a disposizione di altri familiari o di terzi, ad esempio in forza di un contratto di locazione. Non è invece richiesto che l’immobile oggetto dell’intervento sia adibito abitazione principale del proprietario o del familiare convivente.
Da ultimo si rappresenta che ai fini della determinazione della spesa massima ammessa in detrazione sarà necessario considerare la situazione dell’immobile ante lavori e non quella, eventualmente diversa, risultante all’esito dell’intervento di ristrutturazione che comporti, come nella specie, anche lavori di riqualificazione energetica.
fonte italiaoggi

