RISPOSTE A INTERPELLO DELLE ENTRATE. NIENTE 110 PER LE SOCIETÀ VEICOLO D’APPOGGIO SENZA REDDITI
Un superbonus strada facendo
Con la presentazione dell’attestazione della congruità delle spese per gli interventi, risulta possibile il cambio in corsa nella scelta iniziale e l’ottenimento della detrazione maggiorata del 110%. Le società veicolo d’appoggio senza redditi imponibili non possono fruire di nessuna detrazione edilizia.
Così l’Agenzia delle entrate che, con due distinte risposte (nn. 410 e 415) del 16 giugno scorso, ad altrettante istanze di interpello, è intervenuta sulla fruibilità dei bonus edilizi, sia ordinari sia maggiorati, in tal caso ai sensi dell’art. 119 del dl 34/2020, convertito con modifiche nella legge 77/2020.
La risposta (n. 410) riguarda il caso del mutamento della scelta relativa alla tipologia di bonus fruibile e, nella fattispecie, si tratta di una segnalazione certificata di inizio attività (Scia) per lavori di riqualificazione e trasformazione di alcuni fabbricati residenziali, con demolizione, recupero e ricostruzione con sagoma diversa e con volume e superficie inferiore; i detti lavori erano iniziati da trenta giorni dal deposito della Scia ed i relativi pagamenti erano stati eseguiti nel corso del 2020, con bonifico parlante utile per la fruizione del 110%.
L’istante ha chiesto, quindi, se poteva accedere alla detrazione maggiorata del 110%, di cui all’art. 119 del dl 34/2020, in alternativa alle misure disposte per il sisma bonus, e quale fossero gli adempimenti da mettere in atto.
L’Agenzia delle entrate, dopo aver ripercorso l’intera disciplina, ha precisato che il deposito dell’allegato “B”, ancorché privo dell’attestazione della congruità delle spese, contestualmente alla Scia, come disposto dal dm 58/2017, non preclude l’accesso alla detrazione maggiorata del 110%, sempre che l’attestazione medesima venga, comunque, predisposta dal professionista incaricato entro la fine dei lavori, in ossequio a quanto richiesto dalle disposizioni della lett. b), comma 13 e del comma 13-bis dell’art. 119 del dl 34/2020.
In aggiunta, se l’intervento beneficia del superbonus del 110%, di cui al comma 4 dell’art. 119 del dl 34/2020, il beneficiario non può optare per la disciplina sisma bonus ordinario, di cui all’art. 16 del dl 63/2013, giacché la detta disciplina resta applicabile alle sole ipotesi escluse dal citato 110%. L’Agenzia delle entrate, inoltre, con riguardo alla documentazione necessaria ha ulteriormente precisato che, se l’allegato “B”, depositato dal progettista contestualmente alla Scia, come richiesto dal dm 58/2017, non contiene l’attestazione della congruità delle spese sostenute, il beneficiario può comunque fruire del sismabonus, nella versione maggiorata al 110%, di cui al comma 4 dell’art. 119 del dl 34/2020, a condizione che la medesima attestazione venga depositata entro la fine dei lavori.
Per l’Agenzia delle entrate, infatti, la detta attestazione della congruità delle spese, inserita nell’allegato B, risponde a una semplificazione degli adempimenti con la conseguenza che la mancanza di detta attestazione all’atto di deposito della Scia non comporta una preclusione nell’accesso al 110%, sempre che l’attestazione medesima, seppur non inserita all’interno dell’allegato B, sia prodotta dal professionista incaricato entro il termine di ultimazione dei lavori, come previsto dalle disposizioni contenute nella lett. b), comma 13 e nel comma 13-bis dell’art. 119. Infine, nel documento di prassi in commento, è stato ribadito che se il soggetto pone in essere interventi antisismici per i quali risulta possibile beneficiare del 110%, lo stesso può fruire esclusivamente di detta ultima agevolazione, non potendo optare per la disciplina sismabonus “ordinario” di cui all’art. 16 del dl 63/2013.
Con una seconda risposta (n. 415), l’Agenzia delle entrate ha chiarito che le società di cartolarizzazione dei proventi da gestione immobiliare (ReoCo) non possono beneficiare delle detrazioni edilizie, nel caso in cui non possiedano reddito imponibile ai fini dell’Ires.
Infatti, per il regime peculiare, la società potrebbe, in un determinato periodo, non realizzare redditi imponibili e non realizzare un valore della produzione imponibile, per effetto dell’applicazione del comma 4, dell’art. 7.1 della legge 130/99 recante la disciplina delle società veicolo d’appoggio; la conseguenza è che la società veicolo di appoggio (ReoCo), costituita nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione immobiliare, non può beneficiare né del bonus facciate né dell’ecobonus, con riferimento agli interventi sul fabbricato, detenuto in funzione dell’operazione di cartolarizzazione.
fonte italiaoggi

