Bonus rubinetti, ok al contante usato fino al 15/6
Accesso al bonus acqua potabile anche se le spese sono state sostenute in contanti ma solo fino al 15 giugno 2021.

Dopo tale data scatta l’obbligo di tracciabilità per fruire dell’agevolazione.

Sfuggono comunque dal vincolo e possono continuare a pagare cash i depuratori senza rischiare di perdere il credito di imposta, i beneficiari che esercitano attività d’impresa in contabilità ordinaria.

Queste sono le indicazioni fornite dall’agenzia delle entrate con il provvedimento n. 153000/2021 pubblicato il 16 giugno scorso che definisce le modalità di fruizione del credito d’imposta per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio.

Il tax credit in commento è quello introdotto e disciplinato all’articolo 1 commi 1087-1089 della legge 178/2020 (la legge di bilancio 2021).

L’agevolazione citata concede alle persone fisiche, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni e agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.

I contenuti della disposizione

La norma fissa due diversi limiti di spesa a seconda dei soggetti beneficiari.

Le persone fisiche non esercenti attività economiche infatti hanno come plafond un massimo di 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare mentre gli altri soggetti possono spendere fino a 5.000 euro per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale.

Proprio su questo aspetto l’agenzia delle entrate nel provvedimento fornisce importanti indicazioni.

Viene infatti specificato al punto 3.2 che, ai fini della corretta imputazione delle spese nell’anno di riferimento, persone fisiche, esercenti arti e professioni, enti non commerciali, imprese individuali e società di persone in regime di contabilità semplificata, dovranno rispettare il criterio di cassa guardando quindi alla data dell’effettivo pagamento.

Imprese individuali, società, enti commerciali ed enti non commerciali in regime di contabilità ordinaria invece viaggeranno per competenza.

Dunque indipendentemente dalla data di avvio dei lavori e del pagamento, per questi soggetti il credito maturerà a partire dalla data di ultimazione della prestazione (l’installazione dell’impianto).

A chi spetta il credito

Il credito d’imposta spetta ai soggetti che sostengono le spese su immobili posseduti o detenuti in base a un titolo idoneo.

Si tratta, in particolare, di soggetti che posseggono l’immobile in qualità di proprietario o di titolare di altro diritto reale oppure in qualità di detentore in caso di contratto di locazione, affitto d’azienda e comodato d’uso. In caso di comproprietà, contitolarità di altro diritto reale e contitolarità del contratto di locazione,

affitto e comodato d’uso, il credito d’imposta è ripartito tra gli aventi diritto in misura proporzionale alle spese effettivamente sostenute da ciascuno di essi

Gli adempimenti

Il provvedimento sancisce un doppio vincolo per ottenere l’agevolazione: la tracciabilità del pagamento (per alcuni soggetti) e l’indicazione in fattura o nel documento commerciale del codice fiscale del soggetto richiedente il credito.

Questi obblighi però scattano solo a partire dalla data di pubblicazione del provvedimento in commento ovvero dal 16 giugno 2021.

L’agenzia delle entrate concede però un salvacondotto ai possibili beneficiari per i comportamenti tenuti ante provvedimento.

Per le spese sostenute fino al 15 giugno 2021 infatti il credito d’imposta è infatti comunque riconosciuto anche se i pagamenti sono avvenuti con mezzi diversi da quelli tracciati.

Inoltre, in caso di mancanza del codice fiscale del richiedente nei documenti, sarà possibile integrare la fattura o il documento commerciale attestante la spesa annotando sui predetti documenti il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.

L’invio delle richieste

Per fruire del tax credit i beneficiari dovranno inviare una specifica comunicazione telematica all’agenzia delle entrate dal 1° febbraio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese agevolabili con indicazione dell’ammontare delle spese ammissibili.

fonte italiaoggi