Tassa rifiuti, in presenza di disservizi le riduzioni sono obbligatorie
Riduzioni della Tari obbligate in presenza di un disservizio nella raccolta dei rifiuti. I comuni hanno il potere di scegliere le agevolazioni e le esenzioni in materia di Tari, ma non hanno alcun potere decisionale sulle riduzioni che spettano ai contribuenti qualora in alcune zone non venga svolto il servizio di raccolta dei rifiuti o venga svolto in modo irregolare. Queste agevolazioni devono essere concesse anche se non previste dal regolamento comunale. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con l’ordinanza 15323 del 3 giugno 2021.
Per i giudici di legittimità, “la previsione normativa precisa ed incondizionata sia delle condizioni di operatività che di una misura massima della tariffa applicabile, rispettivamente 20% e 40%, graduabile in ribasso, consente di affermare che tali riduzioni siano obbligatorie e che, al verificarsi delle indicate situazioni oggettive che vanno ad incidere sul presupposto impositivo, spettino ope legis, a prescindere cioè da una loro previsione nel regolamento comunale”. Queste agevolazioni vanno riconosciute “senza la necessità di una specifica e preventiva domanda”. Altre riduzioni o esenzioni, invece, sono meramente eventuali e subordinate a un’espressa previsione nel regolamento comunale, “che ne condiziona l’an, la disciplina di dettaglio ed il quantum, tutti elementi non predeterminati dalla legge che, appunto, ne prevede l’introduzione come possibile, ma non dovuta”. Del resto, come già chiarito dalla Cassazione (ordinanza 22767/2019), non contano i motivi per cui l’amministrazione comunale non riesce a garantire il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ai fini del pagamento della tassa. E’ sempre responsabile per i disservizi, a prescindere dalle cause che li hanno determinati. Pertanto, il contribuente ha diritto a una congrua riduzione del tributo se prova che il servizio istituito e attivato nella zona di residenza o di dimora dell’immobile non è stato svolto o è stato svolto irregolarmente. E’ escluso che il presupposto dell’agevolazione fiscale possa essere legata a una responsabilità accertata dell’amministrazione locale. Dunque, è illegittimo il regolamento che subordini o limiti il diritto alla riduzione alla prevedibilità delle cause del disservizio da parte del comune. Sia per la Tarsu che per la Tari il diritto alla riduzione spetta per il solo fatto che il servizio di raccolta, debitamente istituito ed attivato, non venga poi concretamente svolto, o venga svolto in grave difformità rispetto alle modalità regolamentari, in modo tale da non rendere fruibile il servizio da parte dell’utente.
Se il servizio di raccolta dei rifiuti viene svolto in modo inefficiente, i contribuenti hanno diritto al pagamento ridotto della tassa, che è dovuta in misura non superiore al 40%. Anche il mancato svolgimento del servizio di raccolta non comporta l’esenzione, ma il pagamento del tributo nella misura del 20%. La stessa riduzione spetta se il servizio viene effettuato in grave violazione delle prescrizioni regolamentari. Nel regolamento dell’ente devono essere indicati i limiti della zona di raccolta obbligatoria e dell’eventuale estensione del servizio a zone con insediamenti sparsi, le modalità di effettuazione del servizio, con l’individuazione degli ambiti e delle zone, nonché delle distanze massime di collocazione dei contenitori. In effetti, i commi 656 e 657 della legge di Stabilità 2014 (147/2013) prevedono che il tributo sia dovuto nella misura del 20% in caso di mancato svolgimento del servizio e in misura non superiore al 40% nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, da graduare in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta.
Va ricordato che il cittadino non ha diritto né all’esenzione né alla riduzione, nel caso in cui non utilizzi l’immobile per scelta personale. Gli enti, però, hanno disatteso il principio affermato dalla Cassazione, secondo cui anche gli immobili inutilizzati, privi di allacci alle reti, idriche e elettriche, o di mobili, sono soggetti al prelievo.
fonte italiaoggi

