La cabina ascensore non sempre è fiscalmente agevolabile
AGEVOLAZIONI PER LA RIMOZIONE

DI BARRIERE ARCHITETTONICHE

Quesito

All’interno di un condominio è presente un vano ascensore non rispondente alle normative sulla barriere architettoniche in quanto la larghezza della porta di accesso all’ascensore è minore di quella prevista dalle disposizioni normative per l’eliminazione delle barriere architettoniche. Si vorrebbe procedere alla sostituzione dell’ascensore; il nuovo ascensore presenterebbe una porta di accesso più ampia rispetto al precedente ma le caratteristiche del vano ascensore non consentono di raggiungere la larghezza minima richiesta per legge per qualificare l’intervento come finalizzato alla rimozione delle barriere architettoniche. È comunque agevolabile l’installazione del nuovo ascensore secondo le disposizioni del dl Rilancio?

F.P.

Risposta

L’art. 119, comma 2, dl n. 34/2020 accorda la detrazione del 110% per gli interventi previsti dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del Tuir, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi cd “trainanti” di cui al comma 1 dell’art. 119. Il dl Rilancio ha quindi ampliato sia il novero dei soggetti beneficiari della detrazione di cui all’art. 16-bis, lett. e) Tuir per gli interventi di installazione, o sostituzione, di ascensori e montacarichi finalizzati alla rimozione delle barriere architettoniche, atteso che risultano ora agevolabili, oltre agli interventi in favore di persone portatrici di handicap grave, anche quelli effettuati in favore di over 65, sia la misura della detrazione, pari al 110% della spesa sostenuta. Atteso l’espresso rinvio alla lettera e) dell’art. 16-bis del Tuir l’intervento deve comunque essere finalizzato alla rimozione delle barriere architettoniche. Ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche, il dm 14 giugno 1989, n. 236, individua le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici. Per quanto riguarda l’installazione dell’ascensore, in caso di adeguamento di edifici preesistenti, l’art. 8.1.12 del citato dm stabilisce che, ove non sia possibile l’installazione di cabine di dimensioni superiori, le dimensioni minime della cabina sono 1,20 m di profondità e 0,80 m di larghezza. A norma dell’art. 7 del citato dm, le specificazioni recate dall’art. 8 hanno valore prescrittivo. Tuttavia, l’art. 7.5 consente la deroga in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali ed impiantistici. Le suddette deroghe sono concesse dal sindaco in sede di provvedimento autorizzativo previo parere favorevole dell’ufficio tecnico.

In conclusione, fatta salva la possibilità di chiedere una deroga rispetto alle prescrizioni recate dall’art. 8.1.12, l’installazione di una cabina ascensore che presenta dimensioni inferiori a quelle sopra indicate non rientra tra gli interventi finalizzati alla rimozione delle barriere architettoniche e, quindi, non è fiscalmente agevolabile secondo le previsioni anzidette.

CHIUSURA PARTITA IVA

DELL’ASSEVERATORE

Quesito

Il condominio che amministro ha sostenuto spese per un intervento di efficientamento energetico (sostituzione della caldaia) concluso lo scorso marzo con contestuale pagamento delle corrispondenti fatture utilizzando l’opzione sconto in fattura. L’asseveratore ha cessato la sua attività, con chiusura della partita iva e cancellazione dall’ordine professionale di appartenenza, subito dopo la conclusione dei lavori. Tale circostanza può pregiudicare la spettanza dell’agevolazione in caso di controlli o pregiudicare il condominio in caso di eventuali errori commessi dal professionista?

Rag. F.D.A.

Risposta

Nessuna preclusione né pregiudizio può derivare ai contribuenti dalla circostanza che l’asseveratore abbia cessato la sua attività dopo la conclusione della prestazione professionale prestata in loro favore. Infatti, proprio allo scopo di tutelare i contribuenti ed il bilancio dello Stato, l’art. 119, comma 14, dl Rilancio prescrive l’obbligo dell’asseveratore di stipulare apposita polizza assicurativa con massimale adeguato al numero ed al valore degli interventi oggetto di asseverazione o, in alternativa di avvalersi della polizza professionale sottoscritta ai sensi dell’art. 5 del regolamento di cui al dpr 137/2012 a condizione che garantisca, se in operatività di claims made, un’ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività.

fonte italiaoggi