LE RISPOSTE AL FORUM CON GLI ESPERTI
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Vani non riscaldati
In un edificio nel quale vengono realizzati il cappotto integrale (pareti cielo-terra e copertura) e la sostituzione degli infissi nei singoli appartamenti, ottenendo così il doppio salto di classe energetica, sono ammessi al bonus del 110% anche la sostituzione del portone di ingresso alla scala condominiale, degli infissi lungo la stessa scala e dei portoni delle singole autorimesse? Si tratta di ambienti che evidentemente non sono riscaldati ma che, a lavori compiuti, sarebbero protetti dal cappotto.
La risposta è negativa. Come più volte ribadito dall’agenzia delle Entrate (circolare 24/E/2020, paragrafo 2.1.1; guida Entrate «Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico – Marzo 2019», pagina 13), nonché dall’Enea, «anche nel caso degli infissi, è agevolabile soltanto la sostituzione di quelli che delimitano il volume riscaldato rispetto all’esterno o a spazi non riscaldati». Pertanto, gli infissi indicati dal lettore non sono agevolabili al 110 per cento. Alessandro Borgoglio
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Proprietario unico
Un edificio è composto da 12 appartamenti e tre negozi. Tutti gli immobili appartengono in comproprietà a quattro fratelli. Per poter accedere al superbonus 110% è sufficiente che un fratello ceda la proprietà di un solo negozio rimanendo comproprietario di tutti gli altri immobili?
La risposta è affermativa. La situazione delineata è quella relativa all’edificio in comproprietà tra più persone fisiche, per cui l’articolo 119, comma 9, lettera a) del Dl 34/2020 prevede il superbonus solo fino a un massimo di quattro unità immobiliari (pertinenze escluse). L’unica soluzione adottabile per godere della maxidetrazione è quindi quella di costituire un condominio minimo con due proprietari distinti.
Elisa De Pizzol
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Contenzioso
Esistono incompatibilità tra la fruizione dell’agevolazione “superbonus 110%” e la presenza di controversie tributarie (presso le Commissioni tributarie territoriali o presso la Corte di cassazione) in capo al medesimo soggetto che intende fruirne?
Non vi sono norme che stabiliscono che in caso di pendenze fiscali con l’Erario – a prescindere dall’importo – è inibita la fruizione degli incentivi fiscali relativi al superbonus. Né, in particolare, l’articolo 121 del Dl 34/2020 pone alcun limite e/o condizione con riguardo alle alternative relative alla cessione dei crediti o allo sconto in fattura.

