IL MIO 110% RISPONDE
Per ristrutturare e ampliare fatture distinte o attestazione
NO AL SUPERBONUS
SULLA PARTE IN AMPLIAMENTO
Quesito
Un edificio, composto di 3 piani fuori terra, presenta 3 unità residenziali autonome. L’edificio è accatastato come A/7 e presenta una pertinenza accatastata C/6. A servizio di tutti e 3 gli appartamenti vi è una caldaia in comune. La volontà del committente è di saturare urbanisticamente il lotto, utilizzando le norme urbanistiche comunali che permettono l’aumento della superficie coperta, max 20% della superficie fondiaria attuale. Inoltre aumentiamo ulteriormente il volume anche grazie ai bonus energetici della Pat (regolamento edilizio provinciale) per la riqualificazione energetica, questo volume viene concesso in base alla classe energetica che si intende raggiungere oltre la classe minima richiesta in base alle disposizioni provinciali (classe dichiarata di progetto A). È stato presentato il permesso di costruire ed è stato rilasciato il parere favorevole dalla commissione edilizia. Urbanisticamente il progetto è qualificabile come «intervento di ristrutturazione», ai sensi dell’art. 3, lett. d) dpr n. 380/2001 in quanto sono previsti interventi di demolizione ricostruzione, con sagoma diversa, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche. Rispetto alle prescrizioni dell’art. 3, lett. e) d.p.r. n. 380/2001, che individua gli interventi di nuova costruzione, l’ampliamento volumetrico è superiore al 20%. Realizzando un ampliamento superiore al 20% posso accedere per la parte esistente al superbonus? Il volume di ampliamento può rientrare nella detrazione del 50% o viene individuato come nuova costruzione?
L.D.
Risposta
Costituisce un principio consolidato della prassi dell’agenzia delle entrate quello secondo cui le agevolazioni fiscali per interventi di riqualificazione, anche energetica degli edifici, competono per gli interventi eseguiti su immobili esistenti, non essendo agevolabili quelli relativi alle «nuove costruzioni». In merito alle ipotesi di opere effettuate tramite «demolizione e ricostruzione», l’agenzia delle entrate con la circolare n. 24/E del 2020, nel chiarire l’ambito di applicazione oggettivo del superbonus, ha precisato che l’agevolazione spetta anche a fronte di interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria della «ristrutturazione edilizia» ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. d) del dpr n. 380/2001. Ai sensi della predetta lettera d) dell’articolo 3 citato, come modificato dal decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, sono ricompresi tra gli interventi di ristrutturazione edilizia anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Si evidenzia, in ogni caso, che la qualificazione dell’intervento come «ristrutturazione» spetta al xomune e deve risultare dal titolo amministrativo che autorizza i lavori per i quali il contribuente intende beneficiare di agevolazioni fiscali. In merito alla possibilità di accedere al superbonus per le spese relative all’incremento di volume per interventi di demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria della «ristrutturazione edilizia», l’agenzia delle entrate esclude tale possibilità. Condividendo la posizione espressa dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con nota del 2 febbraio 2021, dove è stato affermato che, a differenza del «super sismabonus», la detrazione fiscale legata al «super ecobonus» non si applica alla parte eccedente il volume ante operam, l’agenzia delle entrate esclude la spettanza del beneficio rispetto alle spese sostenute per la parte in ampliamento. Pertanto, il contribuente dovrà mantenere distinte, in termini di fatturazione, le due tipologie di intervento (ristrutturazione e ampliamento) o, in alternativa, dotarsi di un’apposita attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascuna tipologia di intervento, rilasciata dall’impresa di costruzione o ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità, utilizzando criteri oggettivi.
fonte italiaoggi

