IL MIO 110% RISPONDE
Deduzione costi dal reddito professionale, inerenza decisiva
COSTI E REDDITO PROFESSIONALE
Quesito
In relazione all’agevolazione da bonus facciate, un architetto ha concesso lo sconto in fattura del 90% al committente. I costi inerenti alla cessione del credito agli intermediari finanziari sono deducibili dal reddito professionale?
L.D.G.
Risposta
Al fine di fornire una risposta al quesito posto, occorre in primis evidenziare alcuni aspetti. L’agevolazione da bonus facciate consiste in una detrazione d’imposta pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 e nel 2021 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in determinate zone, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna. Ai sensi dell’art. 121 del dl Rilancio, i soggetti che sostengono spese per gli interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino ad un ammontare massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante. La circolare delle Entrate 2/E/2020 precisa che rientrano nel perimetro dell’importo detraibile le spese sostenute per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori (ad esempio, l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, il rilascio dell’attestato di prestazione energetica). Con specifico riferimento alla deduzione dal reddito professionale dei costi legati alla cessione del credito agli intermediari finanziari, si precisa che, ai fini della determinazione del reddito da lavoro autonomo, è prevista la possibilità di dedurre le sole spese provviste dal requisito dell’inerenza rispetto all’attività esercitata, vale a dire in rapporto di diretta ed immediata correlazione tra la spesa sostenuta e l’arte o la professione esercitata.
UN SOLO EDIFICIO DEL CONDOMINIO
Quesito
Un condominio ha un unico amministratore e un solo codice fiscale ed è formato da sette palazzine separate. Ogni singolo edificio può fruire autonomamente dell’agevolazione da superbonus senza considerare il complesso condominiale nella sua totalità?
B.F.
Risposta
La direzione regionale toscana dell’agenzia delle entrate, con la risposta all’istanza di interpello n. 956-1773/2020, ha precisato che nel caso in cui il condominio sia formato da più edifici l’agevolazione da superbonus spetta anche se gli interventi che si intendono realizzare afferiscono anche ad uno solo degli edifici che compongono il condominio, ritenendosi in tal soddisfatta la ratio della normativa di riferimento, volta ad incentivare l’effettuazione di interventi di riqualificazione energetica. L’amministrazione finanziaria, precisamente, evidenzia che nel caso di interventi di efficientamento energetico che riguardano la sostituzione della caldaia in comune tra gli edifici con due generatori autonomi a servizio di ciascun edificio, gli stessi rientrano nel perimetro applicativo del superbonus. In proposito, la stessa Agenzia, circolare 30/E/2020, ha ulteriormente precisato che qualora in un condominio costituito da più edifici la sostituzione dell’impianto termico centralizzato non consenta il miglioramento di due classi energetiche, ma tale risultato è raggiunto solo per alcuni degli edifici in relazione ai quali vengono eseguiti ulteriori interventi trainanti o trainati, sono ammessi al superbonus solo i condòmini che possiedono le unità immobiliari all’interno degli edifici dove sono eseguiti i predetti ulteriori interventi. Nel caso di interventi di isolamento di isolamento termico sugli involucri dell’edificio, quale ad esempio il cappotto termico, le relative spese ricadono nell’ambito di applicazione del superbonus allorquando l’intervento in oggetto, anche se effettuato in relazione ad uno solo degli edifici che compongono il condominio, rispetti i requisiti dell’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda complessiva e sempre che gli interventi posti in essere consentano il «doppio salto di classe energetica». Il rispetto dei suddetti requisiti deve essere riferito all’edificio sul quale vengono effettuati i lavori. Posto quanto sopra, con specifico riferimento alla fattispecie rappresentata, si ritiene che, nel rispetto di ogni altro requisito richiesto dalla normativa, i singoli edifici che compongono il condominio possono fruire autonomamente dell’agevolazione da superbonus.
fonte italiaoggi

