IL MIO 110% RISPONDE
Se la fattispecie è unica l’agevolazione non raddoppia
INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE,

CONCORSO DI ALTRE AGEVOLAZIONI

Quesito

Nell’ambito di un intervento di ristrutturazione edilizia di una unità immobiliare autonoma in possesso dei requisiti per l’accesso al superbonus, è previsto il rifacimento del cappotto termico, ma il limite di spesa di € 50.000,00 previsto per beneficiare del superbonus, non è sufficiente per la realizzazione dell’intervento. La parte eccedente di spesa, configurabile in concreto come isolamento termico di una autonoma parete, è ammissibile all’agevolazione ex art. 16-bis del Tuir, ossia con detrazione del 50% della spesa sostenuta entro il 31/12/2021 nel limite di € 96.000,00?

F.G.

Risposta

L’agenzia delle entrate con la circolare n. 24/E/2020 ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di cumulare più agevolazioni. A tal fine ha precisato che gli interventi trainanti ammessi al superbonus possono astrattamente rientrare anche tra quelli di riqualificazione energetica agevolabili ai sensi dell’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013, oppure tra quelli di recupero del patrimonio edilizio richiamati all’articolo 16 del medesimo decreto legge n. 63 del 2013. In considerazione della possibile sovrapposizione degli ambiti oggettivi previsti dalle normative richiamate, il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, di una sola delle predette agevolazioni, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione alla stessa. Qualora si attuino interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili, essendo stati realizzati, ad esempio, nell’ambito della ristrutturazione dell’edificio, sia interventi ammessi al superbonus (ad esempio, il cosiddetto cappotto termico) sia interventi edilizi, esclusi dal predetto superbonus, ma rientranti tra quelli di ristrutturazione edilizia di cui al citato articolo 16-bis del Tuir, per cui spetta una detrazione pari al 50 per cento delle spese (ad esempio, il rifacimento dell’impianto idraulico), il contribuente potrà fruire di entrambe le agevolazioni a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai due diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione. Nel caso rappresentato dalla lettrice, l’intervento realizzato afferisce ad un’unica fattispecie agevolabile, quella dell’efficientamento energetico dell’edificio attraverso l’isolamento della superficie disperdente e pertanto, secondo le indicazioni fornite dall’agenzia delle entrate, non sembra possibile accedere contemporaneamente a due differenti agevolazioni.

DIFFERENTI MODALITA’ DI UTILIZZO

DEL BENEFICIO FISCALE

Quesito

Sono comproprietaria di una villetta unifamiliare sulla quale ho iniziato alcuni lavori di efficientamento energetico agevolabili secondo le disposizioni superbonus. Ho sottoscritto un contratto di appalto unico per la realizzazione del cappotto termico, la sostituzione della caldaia e l’installazione di pannelli fotovoltaici. Il 15 dicembre scorso ho corrisposto all’appaltatore parte del corrispettivo dovuto per l’intervento di sostituzione della caldaia. Posso optare per lo sconto in fattura in relazione alle spese diverse riguardanti la realizzazione del cappotto che sosterrò nel corso dell’anno 2021?

A.R.

Risposta

La fattispecie illustrata nel quesito si caratterizza per avere ad oggetto una riqualificazione energetica dell’edificio attraverso la realizzazione di entrambi gli interventi trainanti previsti dall’art. 119 dl Rilancio («cappotto» e sostituzione della caldaia) e dell’intervento trainato di installazione di un impianto fotovoltaico. La circostanza rappresentata dalla Lettrice di aver sottoscritto un contratto di appalto unico, quindi nei confronti di un solo appaltatore incaricato della realizzazione di lavori diversi, non esclude che per alcuni interventi si opti per il sostenimento del costo e l’utilizzo diretto della detrazione spettante in sede di dichiarazione dei redditi e per altri si decida di avvalersi dell’opzione «sconto in fattura». Infatti, le spese relative ai diversi interventi agevolabili devono essere distintamente fatturate quindi nulla esclude che per talune di esse il contribuente opti per lo sconto in fattura. Ovviamente, nel caso in cui tale modalità di fruizione del beneficio non sia stata concordata con l’appaltatore al momento della sottoscrizione del contratto di appalto sarà necessario pattuirla espressamente, anche con modifica e/o integrazione del contratto sottoscritto.

fonte italiaoggi