Eliminazione barriere più snella
Eliminazione barriere architettoniche, presentazione della sola comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila), salvo per gli interventi di demolizione e ricostruzione, e tetto massimo di spesa per gli enti non commerciali in aumento.Queste le novità introdotte dal dl 31/05/2021 n. 77 (decreto semplificazioni) inserite all’interno dell’art. 119 del dl 34/2020 che tendono, appunto, ad alleggerire una normativa alquanto complessa e articolata.

La prima novità, quindi, concerne gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, di cui alla lett. e), comma 1 dell’art. 16-bis del dpr 917/1976 (Tuir) che possono beneficiare del superbonus al 110%.

Con l’intervento indicato, gli interventi in commento, al fine di fruire della detrazione maggiorata del 110%, possono essere eseguiti congiuntamente, oltre che a uno degli interventi «trainanti» di efficienza energetica, di cui al comma 1 dell’art. 119 del dl 34/2020, anche agli interventi «trainanti» di miglioramento sismico, di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’art. 16 del dl 63/2013 («sismabonus»); in tutti i casi, ai fini della fruizione del 110%, questi interventi restano agevolati anche se effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni.

Si evidenzia che, ove gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche siano «trainati» da quelli di riqualificazione energetica, si rende necessario ottenere il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ai sensi del comma 3, dell’art. 119 del dl 34/2020 mentre se sono «trainati» dagli interventi destinati al contenimento degli eventi sismici non risulta necessaria la riduzione della classe di rischio sismico dell’edificio, oltre che ovviamente nemmeno il miglioramento di classe energetica.

L’ulteriore novità concerne il titolo abilitativo necessario per la realizzazione degli interventi con la detrazione maggiorata del 110%.

Per effetto dell’introduzione del nuovo comma 13-ter, nel citato art. 119, gli interventi che fruiscono della detrazione del 110%, con la sola eccezione di quelli relativi alla demolizione e alla ricostruzione dell’edificio, sono, innanzitutto, considerati interventi di manutenzione straordinaria, con la conseguenza che per il rilascio della necessaria autorizzazione risulta sufficiente l’ottenimento della comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila).

La modifica introdotta dal legislatore ha, quale obiettivo prioritario, il superamento dell’attestazione dello stato legittimo degli immobili, di cui al comma 1-bis dell’art. 9-bis del dpr 380/2001 (Testo unico Edilizia) stante il fatto che la presentazione della citata comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila) non richiede l’attestazione di stato legittimo, di cui al citato art. 9-bis.

Nella comunicazione di inizio attività asseverata (Cila), in effetti, devono essere attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero deve essere attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente all’1/9/1967.

L’ultimo intervento legislativo riguarda gli enti non commerciali e, in particolare, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), di cui all’art. 10 del dlg 460/1997, le organizzazioni di volontariato (OdV) iscritte nei registri e le associazioni di promozione sociale (Aps) iscritte nei registri che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso o indennità di carica e che sono in possesso di immobili nelle categorie catastali «B/1», «B/2» e «D/4», a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito. Si ricorda che per beneficiare del superbonus 110% il contratto di comodato deve essere regolarmente registrato e con data certa anteriore all’1/06/2021.

Per i detti enti del terzo settore, il nuovo comma 10-bis dell’art. 119 del dl 34/2020 stabilisce che il limite di spesa ammesso alle detrazioni previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi di efficientamento energetico, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8 e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal rapporto immobiliare pubblicato dall’Osservatorio del mercato immobiliare (Omi) dell’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’art. 120-sexiesdecies del dlgs 385/1993; nel caso in cui la superficie dell’immobile, sul quale sono eseguiti gli interventi, risulti superiore alla media indicata, il limite massimo di spesa ammesso in detrazione deve essere proporzionalmente incrementato.

fonte italiaoggi