IL MIO 110% RISPONDE
L’isolamento deve toccare il 25% della superficie disperdente
COIBENTAZIONE, SOGLIA VALIDA

Quesito

In un condominio, con tetto di proprietà esclusiva di uno dei condòmini, si vogliono intraprendere lavori di coibentazione dell’edificio. Tuttavia, se il tetto non viene ricompreso nell’intervento, non si raggiunge la soglia del 25% della superficie disperdente lorda, con la conseguenza che il condominio non riesce ad attivare in proprio il 110%. Risulta possibile considerare la superficie del tetto di proprietà esclusiva al fine del raggiungimento del 25%? Il condomino all’ultimo piano sosterrebbe la spesa del tetto oltre alla propria quota sulla parte di pareti perimetrali condominiali. In sintesi: senza ricomprendere il tetto, non si raggiunge la soglia del 25%, che al contrario si raggiunge ricomprendendo il tetto, quest’ultimo di proprietà esclusiva di uno dei condòmini.

Dott. M.S.

Risposta

Il superbonus spetta, per quanto di interesse nella fattispecie, nel caso di interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali (pareti generalmente esterne), orizzontali (coperture, pavimenti) ed inclinate delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno o verso vani non riscaldati che rispettano i requisiti di trasmittanza «U» (dispersione di calore), espressa in W/m2K, definiti dal decreto Mise 11 marzo 2008 che interessano l’involucro dell’edificio, anche unifamiliare, o dell’unità immobiliare funzionalmente indipendente e che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno sita all’interno di edifici plurifamiliari, con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. I parametri cui far riferimento sono quelli applicabili alla data di inizio dei lavori. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del ministro dell’ambiente 11 ottobre 2017. La detrazione, nella misura del 110 per cento, si applica, dunque, come sopra riportato, se l’intervento di isolamento termico coinvolge il 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. Al riguardo, la circolare delle Entrate n. 24/E, dell’8 agosto 2020, ha precisato che rientrano tra le spese ammissibili al superbonus, anche quelle per la coibentazione del tetto, a condizione che il tetto sia elemento di separazione tra il volume riscaldato e l’esterno, che anche assieme ad altri interventi di coibentazione eseguiti sull’involucro opaco incida su più del 25 per cento della superficie lorda complessiva disperdente e che gli interventi portino al miglioramento di due classi energetiche dell’edificio, anche congiuntamente agli altri interventi di efficientamento energetico e all’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo.

COIBENTAZIONE TETTO PERTINENZA

Quesito

Vorrei effettuare un intervento di coibentazione del tetto di un garage di pertinenza, avente una struttura autonoma rispetto all’immobile principale sito in un complesso condominiale. Posso fruire dell’agevolazione da superbonus?

G.O.M.

Risposta

In via preliminare, si precisa che la misura agevolativa da superbonus spetta a fronte dell’effettivo sostenimento di spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici (c.d. interventi trainanti») nonché a ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (c.d. interventi «trainati»). Gli interventi qualificati devono essere effettuati (i) su parti comuni di edifici residenziali in condominio (sia trainanti, sia trainati), (ii) su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati), (iii) su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati), (iv) su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati). La circolare Entrate 30/E/2020, ha chiarito che il contribuente può realizzare un intervento trainante anche su una pertinenza e beneficiare dunque della maxi-detrazione, indipendentemente dalla circostanza che l’intervento interessi anche il relativo edificio residenziale principale. In continuità rispetto all’orientamento manifestato dalla prassi, la Legge di bilancio per il 2021, integrando l’art. 119, c. 1, lett. a), dl Rilancio, ha ricompreso nel perimetro degli interventi trainanti anche quelli relativi alla coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente. Posto quanto sopra, con riferimento alla fattispecie prospettata, si ritiene che l’intervento in oggetto possa fruire del superbonus.

fonte italiaoggi