Pertinenze a due vie nel 110%
Nell’ambito del 110%, in presenza di un immobile detenuto da un unico proprietario o da più comproprietari, le pertinenze non devono essere considerate ai fini del limite delle quattro unità, anche se distintamente accatastate, ma rilevano ai fini della determinazione del limite di spesa ammesso. L’opzione per la cessione e sconto, che non riguarda il 110%, non deve tenere conto dello stato di avanzamento lavori.Così il ministero dell’economia ha risposto ieri in commissione finanze della Camera a due interrogazioni parlamentari (n. 5-06256 e 5-06307) sulla disciplina dei bonus edilizi, con particolare riferimento a quelli che fruiscono della detrazione maggiorata del 110% e sulla corretta applicazione della cessione e sconto.Con il primo quesito, gli onorevoli interroganti richiamano una indicazione fornita con un articolo del quotidiano (si veda ItaliaOggi del 26/5/2021) con la quale risulta confermata la posizione delle Entrate in base alla quale se l’opzione per la cessione e/o lo sconto in fattura riguarda gli interventi del 110%, la stessa resta condizionata dall’avanzamento dei lavori mentre, se si tratta di cessione delle altre detrazioni ovvero di quelle ordinarie (50% o 65%), per le quali non sono stati previsti stati di avanzamento lavori (Sal), il contribuente ha la facoltà di effettuare la detta scelta (cessione e/o sconto) in qualsiasi momento, senza dover tenere conto dell’avanzamento dei lavori. evidenzia che l’art. 119 del dl Rilancio ha previsto la detrazione maggiorata del 110% per le spese sostenute tra l’1/7/2020 e il 30/6/2022 mentre il successivo art. 121 ha previsto la possibilità al comma 2 di cedere sia la detrazione maggiorata sia quella relativa ad altri bonus edilizi; il comma 1-bis, in particolare, stabilisce che l’opzione può essere esercitata in relazione a ciascun stato di avanzamento dei lavori e che per gli interventi, di cui all’art. 119 (110%), non si possono avere più di due stati di avanzamento (30% cadauno) per ciascun intervento complessivo. Posto che si tratta di una facoltà, il Mef conferma che dal tenore letterale della norma, è possibile sostenere che nel caso si intenda optare per la cessione e/o lo sconto delle detrazioni indicate dall’art. 121, diversi dal superbonus 110%, per le quali non siano stati previsti Sal, il contribuente ha facoltà di esercitare l’opzione senza tenere conto dello stato di avanzamento dei lavori; per esempio, per la sostituzione di una caldaia, l’opzione può essere esercitata facendo riferimento alla data di effettivo pagamento, ferma restando la necessita che gli interventi siano effettivamente realizzati.Nel secondo quesito all’onorevole interrogante non risulta chiaro se nella fattispecie di immobili unifamiliari o di fabbricati con unico proprietario, composto da due a quattro unità residenziali, distintamente accatastate, si debba conteggiare anche le pertinenze, con la conseguenza che in presenza di quattro unità autonome e quattro pertinenze distintamente accatastate, il calcolo per la spesa massima ammissibile debba essere eseguita moltiplicando per otto (4 unità + 4 pertinenze) e si chiede delucidazioni sulla determinazione della superficie disperdente per gli interventi di coibentazione.Il Mef conferma che, per quanto concerne il computo delle unità immobiliari che compongono l’edificio non in condominio, le pertinenze non devono essere considerate, con la conseguenza che il 110% è fruibile nel caso proposto (4 unità abitative + 4 pertinenze) ma che ai fini della determinazione del limite di spesa ammesso si rende necessario, nella stessa fattispecie, moltiplicare il limite di spesa di ogni intervento per otto.Con riferimento all’intervento per la coibentazione, l’agenzia conferma che il 110% spetta soltanto alle spese per la coibentazione delle strutture opache disperdenti, restando escluse dalla detrazione maggiorata le spese riferibili agli interventi realizzati sull’involucro di unità non riscaldate, come le cantine e i box. Infine il Mef indica le modifiche introdotte dal dl 77/2021 a favore delle Onlus che operano nell’ambito socio sanitario e assistenziale e precisa che la norma non ha esteso a tali enti la possibilità di avvalersi dei bonus per gli interventi negli immobili B/1, B/2 e D74 (ospedali, case di cura e conventi) ma ha soltanto introdotto, per detti interventi, una precisa modalità di determinazione del limite di spesa.

fonte italiaoggi