Necessario chiedere e conservare ogni documentazione utile
COME ORGANIZZARSI AI FINI

DEI CONTROLLI SUL SUPERBONUS

Quesito

L’assemblea di un condominio composto da trentacinque immobili ha deliberato interventi qualificati ai fini dell’agevolazione da superbonus 110, da realizzarsi tanto sulle parti comuni, quanto sulle singole unità immobiliari.

In particolare, i lavori prevedono la realizzazione sia di lavori trainanti quali il cosiddetto cappotto termico sulla facciata dell’edificio ed i pannelli solari, sia di lavori trainati da realizzare sulle singole unità immobiliari, quali la sostituzione di infissi e di condizionatori.

Sulla base di tali informazioni preliminari, si richiede di sciogliere i seguenti dubbi:

1) Come avvengono le verifiche da parte dell’Agenzia delle entrate? In particolare, l’accertamento e quindi la richiesta di esibire la documentazione è indirizzata al singolo condomino oppure al condominio?

2) E’ corretto richiedere all’amministratore, sin dal momento dell’effettuazione dei lavori, di ricevere copia di tutta la documentazione che da diritto alla maxi-detrazione?

3) Il miglioramento di due classi energetiche richiesto dalla normativa in materia di superbonus fa riferimento all’intero edificio ovvero alla singola unità immobiliare?

Risposta

Come evidenziato nell’ambito della circolare 24/E/2020, l’Agenzia delle entrate, nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. Qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del soggetto che ha esercitato l’opzione, maggiorato degli interessi di cui all’articolo 20 del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 46 1997, n. 471. Il recupero dell’importo della detrazione non spettante è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario fermo restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell’importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi.

In proposito, la circolare dell’Agenzia delle entrate 30/E/2020 ha chiarito che, per la configurabilità del concorso di persone, anche ai fini del recupero della somma detratta e degli interessi, valgono i criteri generali in materia sanzionatoria, come illustrati dalla circolare n. 180/E del 10 luglio 1998, secondo cui «elementi costitutivi della fattispecie concorsuale sono: 1) una pluralità di soggetti agenti; 2) la realizzazione di una fattispecie di reato; 3) il contributo di ciascun concorrente alla realizzazione del reato; 4) l’elemento soggettivo».

È assolutamente necessario richiedere e conservare tutta la documentazione utile a dimostrare sia la sussistenza dei requisiti ai fini dell’applicazione dell’agevolazione da superbonus, sia l’avvenuta effettuazione di ogni adempimento specificamente previsto dalla normativa di riferimento.

In proposito, si segnala che, al fine di agevolare il beneficiario della detrazione nella raccolta documentale finalizzata alla conservazione della stessa ed alla ulteriore ed eventuale produzione in sede di futuri controlli, l’Enea ha debitamente provveduto a pubblicare, nella sezione «Approfondimenti» del proprio sito internet ufficiale, un elenco chiaro e dettagliato della documentazione in questione.

Come evidenziato dal Governo nelle diverse faq in tema di superbonus, la verifica del cosiddetto «doppio salto di classe energetica» va effettuata distinguendo a seconda che l’intervento interessi tutte le unità immobiliari riscaldate che compongono l’edificio, ovvero la singola unità immobiliare. Nel primo caso, la verifica sarà effettuata considerando l’edificio nella sua interezza; nel secondo caso avrà ad oggetto esclusivamente la singola unità immobiliare e l’asseverazione sarà predisposta dal tecnico abilitato utilizzando la procedura prevista per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti

fonte italiaoggi