Basta con le cause condominiali per inezie I giudici bocciano una lite dal valore di 1 euro
Inesistente il vantaggio per il condomino che aveva impugnato il rendiconto
Viene quindi a mancare il «reale interesse» al contenzioso

La Corte di Appello di Roma, con la sentenza 3363/2021, ha enunciato due principi fondamentali in tema di impugnazione delle delibere assembleari.

Per la lite un reale interesse

Particolarmente rilevante è l’assunto enunciato in sentenza riguardo ai limiti di carattere oggettivo, in tema di valutazione sulla legittimità di un deliberato e interesse ad agire.

Nella fattispecie, il condòmino che aveva impugnato la delibera assembleare con cui si disponeva l’approvazione di un rendiconto lamentava che una componente delle spese ripartita a tutti i condòmini in realtà integrasse una fattispecie di condominio parziale, ragione per cui la spesa ivi riportata andava suddivisa soltanto nei confronti di coloro che ne traevano godimento.

Tuttavia, il giudice di merito aveva rilevato che anche se si fosse voluto espungere la singola voce di spesa oggetto di contestazione dalla rendicontazione complessiva – si trattava, in particolare, della manutenzione di un cornicione afferente un corpo di fabbrica – il vantaggio economico che sarebbe conseguito in capo al condòmino ricorrente sarebbe stato minimo. Anzi, ridicolo: a fronte dio un costosissimo giudizio arrivato sino in Cassazione il vantaggio per il “vincitore” sarebbe ammontato, al massimo, all’incredibile somma di un euro!.

Quindi, per come testualmente riferito, «L’eventuale credito che deriverebbe all’appellante dall’annullamento della delibera risulta, quindi , di entità economica oggettivamente minima, cosicché difetta, ai sensi dell’art. 100 c.p.c., l’interesse ad impugnare la decisione assembleare, in quanto la tutela del diritto di azione deve essere contemperata con le regole di correttezza e di buona fede (Cass. 24691/20)».

Chi può impugnare

Nel secondo principio viene ricordato che, secondo il requisito soggettivo, l’impugnazione della delibera assembleare, per motivi di legittimità, può essere disposta soltanto dal condomino nei confronti del quale è stata perpetrata la violazione normativa.

Per cui, in caso di errata convocazione nei confronti di taluno degli “aventi diritto”, l’unico che ne può lamentare il vizio è colui il quale ne ha subito direttamente le conseguenze.

In altri termini, i condòmini, se regolarmente convocati, non possono dolersi che alcuno di essi non lo sia stato altrettanto.

In questo caso viene richiamato un principio espresso dalla Cassazione (sentenza 10071/2020), secondo cui «il condomino regolarmente convocato non può impugnare la delibera per difetto di convocazione di altro condomino, in quanto l’interesse a far valere un vizio che renda annullabile una deliberazione dell’assemblea, non può ridursi al mero interesse alla rimozione dell’atto, ovvero ad un’astratta pretesa di sua assoluta conformità al modello legale, ma deve essere espressione di una sua posizione qualificata, diretta ad eliminare la situazione di obiettiva incertezza che quella delibera genera quanto all’esistenza dei diritti e degli obblighi da essa derivanti».

fonte sole24h