IL MIO 110% RISPONDE
Intervento antisismico, spese di manutenzione agevolabili
TRAINANTI E COMPLETAMENTO

Quesito

In un condominio composto da 4 unità immobiliari sono stati deliberati interventi trainanti da superbonus oltre che super-sismabonus, e trainati sui vari appartamenti. I sanitari e le placche luce con relativi frutti rientrano nel 110%? Personalmente ritengo di sì in quanto opere complementari alle principali di cui sopra.

F.P.

Risposta

L’art. 119 del dl Rilancio ha previsto, in favore dei contribuenti che sostengono spese per interventi di efficientamento energetico e/o antisismici, una detrazione d’imposta maggiorata pari al 110% della spesa rimasta a carico. La previsione normativa distingue tra interventi trainati o principali ed interventi trainati che godono della detrazione maggiorata solo se eseguiti congiuntamente ad uno, o più interventi trainanti. Gli interventi agevolabili sono analiticamente individuati dal legislatore del dl Rilancio. In particolare, sono interventi trainanti (i) l’isolamento termico della superficie opaca, verticale, orizzontale e inclinata dell’edificio inteso nella sua interezza, (ii) la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale sulle parti comuni (rispetto agli edifici in condominio), (iii) antisismici e di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del dl n. 63/2013. Gli interventi trainati sono: (i) quelli di efficientamento energetico indicati nell’art. 14 dl 63/2013 (acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza pari almeno alla classe A di prodotto, o con impianti dotati di generatore di calore alimentati da biomasse combustibili); (ii) installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici; (iii) installazione di impianti solari fotovoltaici; (iv) installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti fotovoltaici agevolati. In considerazione della natura della maggior parte degli interventi agevolabili secondo le disposizioni del dl Rilancio, che consistono propriamente in interventi di efficientamento energetico, le spese per sanitari e placche luce, comprensive di frutti, non sembrano afferire a tale tipologia di interventi. Resta da valutare l’astratta possibilità che tali spese concorrano nel limite di spesa massimo ammesso al supersismabonus. Infatti, con la circolare n. 30 del 2020 l’agenzia delle entrate ha chiarito che quando si esegue un intervento antisismico ammesso al superbonus sono agevolabili anche le spese di manutenzione ordinaria o straordinaria, ad esempio, per il rifacimento delle pareti esterne e interne, dei pavimenti, dei soffitti, dell’impianto idraulico ed elettrico necessarie per completare l’intervento nel suo complesso. Le spese rappresentate devono porsi in correlazione diretta per il completamento dell’intervento antisismico in concreto realizzato.

POLIZZA ESTERA E VISTO

Quesito

Sono un professionista abilitato al rilascio delle asseverazioni prescritte dal Rilancio per l’accesso alle agevolazioni da superbonus. Dispongo di una polizza assicurativa stipulata con una compagnia di assicurazione con sede nel Regno Unito. Posso utilizzarla per il rilascio delle asseverazioni prescritte dal dl Rilancio?

Dott. F.G.

Risposta

Ai fini di ottenere le agevolazioni da superbonus e supersimabonus introdotte dall’articolo 119 del dl Rilancio, è prescritto che i tecnici abilitati asseverino: (i) che l’intervento risponde ai requisiti di cui all’allegato A del Decreto Requisiti tecnici; (ii) la congruità dei costi degli stessi interventi. L’asseverazione, redatta da un tecnico abilitato, dovrà essere inviata all’Enea tramite la piattaforma dedicata. Tra gli adempimenti a carico dei professionisti quello di stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, ciò al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato l’eventuale risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio di detta attività. Le polizze sottoscritte con società assicurative estere sono valide nel territorio dello Stato a condizione che l’intermediario abbia sede legale in uno stato membro dell’Ue e sia stato ammesso a svolgere attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa sul territorio italiano in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi. Alla luce di tali presupposti, e tenuto conto che il Regno Unito non è più uno stato membro dell’Ue, la polizza contratta con una compagnia ivi localizzata non può essere validamente spesa nel territorio dello Stato.

fonte italiaoggi